Sentenza 402/1993 (ECLI:IT:COST:1993:402)
Massima numero 19972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Titolo
SENT. 402/93 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INCIDENZA SUL CALCOLO DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI INDIRETTI O DIFFERITI - COMPUTABILITA' NEI LIMITI DEL SOLO VALORE CONVENZIONALE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA RISULTANTE DA ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA LIMITAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA NONCHE' DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 402/93 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INCIDENZA SUL CALCOLO DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI INDIRETTI O DIFFERITI - COMPUTABILITA' NEI LIMITI DEL SOLO VALORE CONVENZIONALE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA RISULTANTE DA ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA LIMITAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA NONCHE' DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - il quale conferisce efficacia retroattiva alla previsione del precedente comma terzo, secondo cui il servizio di mensa aziendale e' computabile agli effetti retributivi soltanto nei ristretti limiti del valore convenzionale dell'indennita' sostitutiva risultante dalle clausole degli accordi e contratti collettivi - non provvede direttamente a sanare le pattuizioni collettive gia' ritenute nulle, in via interpretativa, dalla giurisprudenza della Cassazione nel periodo 1989-1992, bensi' sostituisce a tale valutazione un modello di decisione alla cui stregua esse debbono ritenersi valide sin 'ab origine'. Tale modello - in quanto corrisponde all'opzione interpretativa seguita dalla giurisprudenza fino al 1989 e riaffermata a piu' riprese dalle organizzazioni sindacali - non e' affatto arbitrario o improbabile, sicche' il denunciato intervento retroattivo (a prescindere se abbia o meno valore di interpretazione autentica e indipendentemente dall'esattezza dell'opzione interpretativa prescelta) non esorbita dai limiti della ragionevolezza, ne' lede la certezza del diritto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359). - V. le massime precedenti (e, ivi, richiami); per ipotesi (e soluzione) diversa, v. S. n. 155/1990.
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - il quale conferisce efficacia retroattiva alla previsione del precedente comma terzo, secondo cui il servizio di mensa aziendale e' computabile agli effetti retributivi soltanto nei ristretti limiti del valore convenzionale dell'indennita' sostitutiva risultante dalle clausole degli accordi e contratti collettivi - non provvede direttamente a sanare le pattuizioni collettive gia' ritenute nulle, in via interpretativa, dalla giurisprudenza della Cassazione nel periodo 1989-1992, bensi' sostituisce a tale valutazione un modello di decisione alla cui stregua esse debbono ritenersi valide sin 'ab origine'. Tale modello - in quanto corrisponde all'opzione interpretativa seguita dalla giurisprudenza fino al 1989 e riaffermata a piu' riprese dalle organizzazioni sindacali - non e' affatto arbitrario o improbabile, sicche' il denunciato intervento retroattivo (a prescindere se abbia o meno valore di interpretazione autentica e indipendentemente dall'esattezza dell'opzione interpretativa prescelta) non esorbita dai limiti della ragionevolezza, ne' lede la certezza del diritto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359). - V. le massime precedenti (e, ivi, richiami); per ipotesi (e soluzione) diversa, v. S. n. 155/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte