Sentenza 402/1993 (ECLI:IT:COST:1993:402)
Massima numero 19973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Titolo
SENT. 402/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INCIDENZA SUL CALCOLO DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI INDIRETTI O DIFFERITI - COMPUTABILITA' NEI LIMITI DEL SOLO VALORE CONVENZIONALE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA RISULTANTE DA ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA LIMITAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA DEI CITTADINI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 402/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INCIDENZA SUL CALCOLO DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI INDIRETTI O DIFFERITI - COMPUTABILITA' NEI LIMITI DEL SOLO VALORE CONVENZIONALE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA RISULTANTE DA ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA LIMITAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA DEI CITTADINI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - il quale pone limiti retroattivi alla computabilita' del servizio di mensa ai fini retributivi - non lede la 'potestas iudicandi' del potere giudiziario ne' il diritto di difesa del cittadino, giacche' non appare mosso dall'intento di influire su concrete fattispecie 'sub iudice', bensi' stabilisce, in via generale, il modello di decisione cui - nell'esercizio di detta 'potestas' - i giudici sono obbligati ad attenersi anche per i rapporti precedenti, salvo quelli definiti con sentenza passata in giudicato o in via transattiva. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359). - S. nn. 39/1993, 6/1988, 118/1957.
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - il quale pone limiti retroattivi alla computabilita' del servizio di mensa ai fini retributivi - non lede la 'potestas iudicandi' del potere giudiziario ne' il diritto di difesa del cittadino, giacche' non appare mosso dall'intento di influire su concrete fattispecie 'sub iudice', bensi' stabilisce, in via generale, il modello di decisione cui - nell'esercizio di detta 'potestas' - i giudici sono obbligati ad attenersi anche per i rapporti precedenti, salvo quelli definiti con sentenza passata in giudicato o in via transattiva. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359). - S. nn. 39/1993, 6/1988, 118/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte