Sentenza 403/1993 (ECLI:IT:COST:1993:403)
Massima numero 20121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Titolo
SENT. 403/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTA' - CONDIZIONI - DECORRENZA DI VENTI ANNI DI ESPIAZIONE DI PENA SIA PER GLI ERGASTOLANI CHE HANNO TENUTO BUONA CONDOTTA SIA PER QUELLI CHE HANNO RIPORTATO ALTRE CONDANNE PER REATI COMMESSI DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA NON IPOTIZZABILITA' DI TALE VIOLAZIONE PER RITENUTA PRECLUSIONE, NEI CASI IN QUESTIONE, DELLA CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTA' - ESCLUSIONE.
SENT. 403/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTA' - CONDIZIONI - DECORRENZA DI VENTI ANNI DI ESPIAZIONE DI PENA SIA PER GLI ERGASTOLANI CHE HANNO TENUTO BUONA CONDOTTA SIA PER QUELLI CHE HANNO RIPORTATO ALTRE CONDANNE PER REATI COMMESSI DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA NON IPOTIZZABILITA' DI TALE VIOLAZIONE PER RITENUTA PRECLUSIONE, NEI CASI IN QUESTIONE, DELLA CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTA' - ESCLUSIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui per i condannati all'ergastolo, subordina l'ammissione alla semiliberta' all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, non puo' condividersi l'assunto dell'Avvocatura di Stato secondo cui la denunciata violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione dell'ipotesi suddetta a quella in cui nessun reato risulti commesso dal condannato all'ergastolo durante lo stato di detenzione, non sarebbe ipotizzabile, perche' la commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena dell'ergastolo potrebbe di per se stessa precludere o ritardare l'accesso al beneficio. La concessione della semiliberta' puo' infatti risultare certamente condizionata, nella formulazione del giudizio - in base al quarto comma del citato art. 50 - sulla evoluzione positiva del trattamento penitenziario, dal titolo e dalla gravita' del reato in ordine al quale e' intervenuta condanna, ma secondo il pressocche' costante indirizzo giurisprudenziale, una simile verifica assume, nell'integrale contesto valutativo, un ruolo secondario e indiretto, destinato ad essere comunque sovrastato dal concreto giudizio quanto ai progressi compiuti nel trattamento personalizzato e all'idoneita' del lavoro da intraprendere.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui per i condannati all'ergastolo, subordina l'ammissione alla semiliberta' all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, non puo' condividersi l'assunto dell'Avvocatura di Stato secondo cui la denunciata violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione dell'ipotesi suddetta a quella in cui nessun reato risulti commesso dal condannato all'ergastolo durante lo stato di detenzione, non sarebbe ipotizzabile, perche' la commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena dell'ergastolo potrebbe di per se stessa precludere o ritardare l'accesso al beneficio. La concessione della semiliberta' puo' infatti risultare certamente condizionata, nella formulazione del giudizio - in base al quarto comma del citato art. 50 - sulla evoluzione positiva del trattamento penitenziario, dal titolo e dalla gravita' del reato in ordine al quale e' intervenuta condanna, ma secondo il pressocche' costante indirizzo giurisprudenziale, una simile verifica assume, nell'integrale contesto valutativo, un ruolo secondario e indiretto, destinato ad essere comunque sovrastato dal concreto giudizio quanto ai progressi compiuti nel trattamento personalizzato e all'idoneita' del lavoro da intraprendere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte