Sentenza 403/1993 (ECLI:IT:COST:1993:403)
Massima numero 20122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  05/11/1993;  Decisione del  05/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  20120  20121


Titolo
SENT. 403/93 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTA' - CONCESSIONE - CONDIZIONI: DECORRENZA DI VENTI ANNI DI ESPIAZIONE DI PENA - VALIDITA' DI TALE CONDIZIONE SIA NEI CONFRONTI DEGLI ERGASTOLANI CHE HANNO OSSERVATO BUONA CONDOTTA CHE NEI CONFRONTI DI QUELLI CHE HANNO RIPORTATO ALTRE CONDANNE PER REATI COMMESSI DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI, TRA PIU' POSSIBILI SOLUZIONI, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Alla Corte costituzionale non e' dato pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, che subordina la concessione della semiliberta' ai condannati all'ergastolo, indistintamente, alla condizione della espiazione di venti anni di reclusione, sia per gli ergastolani che hanno tenuto durante la esecuzione della pena una condotta irreprensibile, sia per quelli che nello stato di detenzione hanno invece commesso altri reati. Per rimuovere la situazione, di indubbio privilegio, goduta da tale ultima categoria di condannati, e ricondurre a ragionevolezza il regime censurato, non e' infatti percorribile - data la non omogeneita' del 'tertium comparationis' - la soluzione offerta dal giudice 'a quo', volta ad estendere ai condannati a pena perpetua la disciplina applicabile per i condannati a pena temporanea; occorrono invece interventi legislativi, di diversa complessita', sulla normativa penitenziaria ovvero sulla normativa penitenziaria e la normativa sostanziale insieme, cosi' da stabilire un periodo anche determinato, entro il quale la intervenuta commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena perpetua possa spostare il giorno di decorrenza - sempre alle condizioni stabilite dall'art. 50, quarto comma, della legge n. 354 del 1975 - dell'ammissione al beneficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte