Sentenza 404/1993 (ECLI:IT:COST:1993:404)
Massima numero 20107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/11/1993;  Decisione del  12/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 404/93. PENSIONI - DIPENDENTI ANZIANI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DICHIARATE IN CRISI - ESODO VOLONTARIO - INCENTIVI ALLE DOMANDE DI PREPENSIONAMENTO - ABBASSAMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE (DA 60 A 55 ANNI PER I LAVORATORI E DA 55 A 50 PER LE LAVORATRICI) E MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI AL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DELLE DIMISSIONI E IL COMPIMENTO, RISPETTIVAMENTE, DI 60 O 55 ANNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA UOMO E DONNA - ESCLUSIONE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' PER LE LAVORATRICI DI ETA' SUPERIORE AI CINQUANT'ANNI, DI FRUIRE DI UN ACCREDITO CONTRIBUTIVO FISSO DI CINQUE ANNI - EFFETTI ABERRANTI DELLA SENTENZA ADDITIVA RICHIESTA IN TAL SENSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sistema adottato, per favorire l'esodo volontario dei dipendenti anziani delle imprese industriali dichiarate in crisi, dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981 (abbassamento dell'eta' pensionabile, dai 60 ai 55 anni per gli uomini e dai 55 a 50 anni per le donne, e previsione di un incentivo alla domanda di pensionamento anticipato nella forma di una maggiorazione dell'anzianita' contributiva pari al periodo compreso tra la data di risoluzione, per dimissioni, del rapporto di lavoro e quella del compimento, rispettivamente, di 60 o 55 anni) non soltanto appare in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale - che, intervenuta nella 'subiecta materia', con la sentenza n. 498 del 1988, pur elevando, per le donne, l'eta' lavorativa alla medesima soglia fissata per gli uomini (60 anni) ha lasciato per le stesse inalterata l'eta' pensionabile (55 anni) - ma attua anzi, riguardo alle condizioni del prepensionamento, una perfetta parita' di trattamento tra uomini e donne modulata sulla differenza dell'eta' pensionabile. Al contrario, la sentenza additiva richiesta dal giudice 'a quo' - che, ritenendo tale sistema lesivo degli artt. 3 e 37 Cost., vorrebbe che fosse consentito alle lavoratrici di eta' superiore ai cinquant'anni di fruire di un accredito contributivo fisso di cinque anni - finirebbe col determinare una sperequazione a danno degli uomini ai quali il beneficio dell'accredito contributivo continuerebbe a rimanere attribuito nella misura (variabile) prevista dalla legge. Ne' vale obiettare che per effetto della disposizione impugnata la lavoratrice e' costretta, per non perdere il beneficio, ad abbandonare il lavoro prima dei cinquantacinque anni, mentre per l'uomo vale il limite di sessant'anni, giacche' - come la Corte ha avuto modo di chiarire - il prepensionamento - del quale nella specie si tratta - e' caratterizzato dall'attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento dell'eta' pensionabile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 'in parte qua'). - Sull'eta' lavorativa per l'uomo e per la donna, v. sotto vari profili, oltre alla sent. n. 498/1988, gia' citata nel testo, le sentt. nn. 137/1986 e 503/1991; sulle caratteristiche essenziali del prepensionamento v. sent. n. 60/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte