Sentenza 405/1993 (ECLI:IT:COST:1993:405)
Massima numero 20027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/11/1993; Decisione del
12/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 405/93. PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI - PENSIONI ORDINARIE DI RIVERSIBILITA' AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - REQUISITI - NULLATENENZA - NON PREVISTA SUSSISTENZA DI DETTO REQUISITO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI REDDITO STABILITE PER LA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DI GUERRA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DUE ISTITUTI - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' DELLA DIVERSA DISCIPLINA ADOTTATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 405/93. PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI - PENSIONI ORDINARIE DI RIVERSIBILITA' AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - REQUISITI - NULLATENENZA - NON PREVISTA SUSSISTENZA DI DETTO REQUISITO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI REDDITO STABILITE PER LA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DI GUERRA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DUE ISTITUTI - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' DELLA DIVERSA DISCIPLINA ADOTTATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui e' subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilita' della pensione. La riversibilita' della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare gia' beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilita' della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza percio' essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiche' la determinazione del limite di reddito per la riversibilita' della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilita' della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalita' del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non puo' subire censure di irrazionalita' fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non puo' dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quo' - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilita' delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.
La diversita' di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui e' subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilita' della pensione. La riversibilita' della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare gia' beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilita' della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza percio' essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiche' la determinazione del limite di reddito per la riversibilita' della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilita' della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalita' del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non puo' subire censure di irrazionalita' fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non puo' dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quo' - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilita' delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte