Sentenza 407/1993 (ECLI:IT:COST:1993:407)
Massima numero 20060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Titolo
SENT. 407/93 A. REATI E PENE - EMISSIONI DI ASSEGNI A VUOTO - NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA - CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' (O IMPROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO ENTRO UN CERTO TERMINE DI ASSEGNI E ACCESSORI - NECESSITA' SIA PER I REATI COMMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI TALE DISCIPLINA, SIA, IN BASE A NORMA TRANSITORIA, PER QUELLI COMMESSI IN PRECEDENZA, CHE LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SIA FORNITA MEDIANTE QUIETANZA CON FIRMA AUTENTICATA O CON DOCUMENTI EQUIVALENTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPUGNAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE PER I REATI COMMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IN GIUDIZIO VERTENTE SU REATI COMMESSI IN PRECEDENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 407/93 A. REATI E PENE - EMISSIONI DI ASSEGNI A VUOTO - NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA - CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' (O IMPROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO ENTRO UN CERTO TERMINE DI ASSEGNI E ACCESSORI - NECESSITA' SIA PER I REATI COMMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI TALE DISCIPLINA, SIA, IN BASE A NORMA TRANSITORIA, PER QUELLI COMMESSI IN PRECEDENZA, CHE LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SIA FORNITA MEDIANTE QUIETANZA CON FIRMA AUTENTICATA O CON DOCUMENTI EQUIVALENTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPUGNAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE PER I REATI COMMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IN GIUDIZIO VERTENTE SU REATI COMMESSI IN PRECEDENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
L'impugnato art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - prevedente una causa di improcedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento, entro 60 giorni dalla presentazione dell'assegno bancario scoperto, dell'importo all'assegno, e accessori - si riferisce solo ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della citata legge, e non e' percio' suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo', relativo a reato commesso prima di tale data, che si applica l'art. 11 legge n. 386/1990 recante la disciplina transitoria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, comma terzo, legge 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata, riguardo ai modi in cui il pagamento dell'assegno deve essere provato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost.). - Sulla legge n. 386 del 1990 v., S. n. 32/1992.
L'impugnato art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - prevedente una causa di improcedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento, entro 60 giorni dalla presentazione dell'assegno bancario scoperto, dell'importo all'assegno, e accessori - si riferisce solo ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della citata legge, e non e' percio' suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo', relativo a reato commesso prima di tale data, che si applica l'art. 11 legge n. 386/1990 recante la disciplina transitoria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, comma terzo, legge 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata, riguardo ai modi in cui il pagamento dell'assegno deve essere provato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost.). - Sulla legge n. 386 del 1990 v., S. n. 32/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte