Sentenza 407/1993 (ECLI:IT:COST:1993:407)
Massima numero 20061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  05/11/1993;  Decisione del  05/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20060  20062


Titolo
SENT. 407/93 B. PROVA PENALE - LIMITAZIONI - COMPATIBILITA' CON LA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA IN CASO DI NECESSARIO CONTEMPERAMENTO CON ALTRI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - CONDIZIONI - RAGIONEVOLEZZA DEL BILANCIAMENTO OPERATO.

Testo
Anche se, in generale, la previsione di limiti alla prova (intesa in senso ampio e quindi comprevisa anche della prova dei presupposti di fatto che rilevano ai fini della procedibilita' dell'azione penale) non puo' ritenersi incompatibile con la necessaria tutela del diritto di difesa ove quest'ultima debba contemperarsi con l'esigenza di tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, occorre pur sempre verificare la ragionevolezza degli eventuali adattamenti o restrizioni conseguenti al bilanciamento operato dal legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte