Sentenza 407/1993 (ECLI:IT:COST:1993:407)
Massima numero 20062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Titolo
SENT. 407/93 C. REATI E PENE - EMISSIONI DI ASSEGNI A VUOTO - NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA - CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' (O IMPROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO ENTRO UN CERTO TERMINE DI ASSEGNI ED ACCESSORI - NECESSITA' CHE, ANCHE NEI CASI IN CUI IL PROCEDIMENTO PENALE SIA GIA' IN CORSO, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SIA DATA CON LE STESSE MODALITA' (QUIETANZA DEL PORTATORE CON FIRMA AUTENTICATA O CON DOCUMENTI EQUIVALENTI) RICHIESTE PER EVITARE L'INIZIO - IRRAGIONEVOLEZZA CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 407/93 C. REATI E PENE - EMISSIONI DI ASSEGNI A VUOTO - NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA - CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' (O IMPROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO ENTRO UN CERTO TERMINE DI ASSEGNI ED ACCESSORI - NECESSITA' CHE, ANCHE NEI CASI IN CUI IL PROCEDIMENTO PENALE SIA GIA' IN CORSO, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SIA DATA CON LE STESSE MODALITA' (QUIETANZA DEL PORTATORE CON FIRMA AUTENTICATA O CON DOCUMENTI EQUIVALENTI) RICHIESTE PER EVITARE L'INIZIO - IRRAGIONEVOLEZZA CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' irragionevole e ridonda in violazione del diritto di difesa la disposizione transitoria dell'art. 11, primo comma, della legge n. 386 del 1990, che per i reati di emissione di assegni a vuoto commessi prima dell'entrata in vigore della legge, quando cioe' il processo penale (tranne casi del tutto marginali) e' gia' in corso, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori, - che rende l'azione penale improseguibile - debba essere fornita, in deroga al principio del diritto alla prova quale recepito dall'art. 190 cod. proc. pen., con le stesse forme documentali richieste, dall'art. 8 stessa legge, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La ragione che giustifica, in tale ipotesi, il limite della prova documentale, l'esigenza, cioe', di conseguire un effetto deflattivo dei processi penali evitando l'inizio stesso del processo penale e la formazione del fascicolo processuale, non ricorre infatti per la norma transitoria, ne' e' dato rinvenirne altre, non potendo neppure ipotizzarsi, una maggiore affidabilita' della prova documentale rispetto alla prova testimoniale. Pertanto - restando assorbita la censura di violazione del principio di eguaglianza - l'art. 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.
E' irragionevole e ridonda in violazione del diritto di difesa la disposizione transitoria dell'art. 11, primo comma, della legge n. 386 del 1990, che per i reati di emissione di assegni a vuoto commessi prima dell'entrata in vigore della legge, quando cioe' il processo penale (tranne casi del tutto marginali) e' gia' in corso, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori, - che rende l'azione penale improseguibile - debba essere fornita, in deroga al principio del diritto alla prova quale recepito dall'art. 190 cod. proc. pen., con le stesse forme documentali richieste, dall'art. 8 stessa legge, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La ragione che giustifica, in tale ipotesi, il limite della prova documentale, l'esigenza, cioe', di conseguire un effetto deflattivo dei processi penali evitando l'inizio stesso del processo penale e la formazione del fascicolo processuale, non ricorre infatti per la norma transitoria, ne' e' dato rinvenirne altre, non potendo neppure ipotizzarsi, una maggiore affidabilita' della prova documentale rispetto alla prova testimoniale. Pertanto - restando assorbita la censura di violazione del principio di eguaglianza - l'art. 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte