Sentenza 408/1993 (ECLI:IT:COST:1993:408)
Massima numero 20029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  05/11/1993;  Decisione del  05/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 408/93. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ASSUNZIONI - PARTECIPAZIONE AI CONCORSI - ESCLUSIONE PER COLORO CHE HANNO RIPORTATO CONDANNA A PENA DETENTIVA PER QUALSIASI REATO NON COLPOSO - IRRILEVANZA DELL'INTERVENUTA RIABILITAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRASTO CON LE FINALITA' DI REINSERIMENTO DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'eccezione posta in essere dalla disposizione dell'art. 12, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, che esclude dalla partecipazione ai concorsi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno i candidati che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi, al principio, costituzionalmente garantito, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale la costituzione del rapporto di pubblico impiego e la permanenza di esso non possono essere escluse, di per se', dalla condanna penale per determinati reati, non puo' ritenersi giustificata, quando alla condanna abbia fatto seguito la riabilitazione, dalla peculiarita' dei compiti e dei requisiti specifici richiesti per le attivita' che fanno capo all'Amministrazione dell'interno. E' infatti irragionevole (art. 3 Cost.) e contrastante con le finalita' di reinserimento del condannato nella vita sociale cui si ispira anche l'art. 27, terzo comma, ult. parte, Cost., precludere all'Amministrazione la valutazione dell'intervenuta riabilitazione, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alle mansioni da espletare in base al concorso, per stabilire - come richiesto dal su richiamato principio - se la peculiarita' della situazione consenta la compatibilita' tra condanna ed esercizio dell'attivita' impiegatizia. Pertanto, l'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, assorbiti i restanti prospettati profili di incostituzionalita', va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione ottenuta dal candidato. - Sentt. nn. 971/1988 e 197/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte