Sentenza 409/1993 (ECLI:IT:COST:1993:409)
Massima numero 19888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
19887
Titolo
SENT. 409/93 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRIBUTI GES.CA.L. - DESTINAZIONE DEL RELATIVO GETTITO ALLA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI - RISERVA DEL SETTANTA PER CENTO DEI FONDI A FAVORE DELLE REGIONI DEL MERIDIONE - RITENUTA APPLICABILITA' AI FONDI INIZIALMENTE INCAMERATI DALLO STATO E SUCCESSIVAMENTE RESTITUITI ALLA LORO PROPRIA DESTINAZIONE - ASSERITA CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLEZZA DELLA RISERVA - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE ADEGUATA AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 409/93 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRIBUTI GES.CA.L. - DESTINAZIONE DEL RELATIVO GETTITO ALLA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI - RISERVA DEL SETTANTA PER CENTO DEI FONDI A FAVORE DELLE REGIONI DEL MERIDIONE - RITENUTA APPLICABILITA' AI FONDI INIZIALMENTE INCAMERATI DALLO STATO E SUCCESSIVAMENTE RESTITUITI ALLA LORO PROPRIA DESTINAZIONE - ASSERITA CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLEZZA DELLA RISERVA - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE ADEGUATA AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo l'interpretazione dell'art. 22, comma secondo, L. n. 67 del 1988, adeguata ai principi costituzionali, la parte del gettito Ges.ca.l. inizialmente destinata in entrata al bilancio dello Stato e restituita all'edilizia residenziale a seguito dell'intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' della medesima disposizione, rimane riservata ai territori meridionali in misura pari al quaranta per cento, secondo le regole generali poste dalla legislazione di settore, dovendo ritenersi che la piu' elevata riserva del settanta per cento sia riferibile - per il suo carattere eccezionale e derogatorio - unicamente alle "quote residue" del gettito medesimo, in rapporto alle quali soltanto era stata espressamente, in origine, fissata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, terzo periodo, L. 11 marzo 1988, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - Per la dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, cit., v. S. n. 241/1989; sulla riserva di risorse finanziarie a favore di zone depresse e sugli inerenti limiti alla discrezionalita' del legislatore, v. S. nn. 188/1992, 1130/1988.
Secondo l'interpretazione dell'art. 22, comma secondo, L. n. 67 del 1988, adeguata ai principi costituzionali, la parte del gettito Ges.ca.l. inizialmente destinata in entrata al bilancio dello Stato e restituita all'edilizia residenziale a seguito dell'intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' della medesima disposizione, rimane riservata ai territori meridionali in misura pari al quaranta per cento, secondo le regole generali poste dalla legislazione di settore, dovendo ritenersi che la piu' elevata riserva del settanta per cento sia riferibile - per il suo carattere eccezionale e derogatorio - unicamente alle "quote residue" del gettito medesimo, in rapporto alle quali soltanto era stata espressamente, in origine, fissata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, terzo periodo, L. 11 marzo 1988, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - Per la dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, cit., v. S. n. 241/1989; sulla riserva di risorse finanziarie a favore di zone depresse e sugli inerenti limiti alla discrezionalita' del legislatore, v. S. nn. 188/1992, 1130/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte