Sentenza 410/1993 (ECLI:IT:COST:1993:410)
Massima numero 20030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 410/93. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI REATI - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI ADOTTARE, IN BASE ALL'ART. 41 BIS, LEGGE N. 354 DEL 1975, UN REGIME CARCERARIO PARTICOLARMENTE RESTRITTIVO - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL DETENUTO, DI IMPUGNARE I RELATIVI PROVVEDIMENTI - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AI PROVVEDIMENTI, CONTESTABILI DAVANTI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, CHE DISPONGONO LA SORVEGLIANZA PARTICOLARE PREVISTA DALL'ART. 14 TER STESSA LEGGE, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE VERSO GLI ATTI DELLA P.A. - NON CONDIVISIBILITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA, NON ADERENTE AL DETTATO COSTITUZIONALE, DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 410/93. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI REATI - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI ADOTTARE, IN BASE ALL'ART. 41 BIS, LEGGE N. 354 DEL 1975, UN REGIME CARCERARIO PARTICOLARMENTE RESTRITTIVO - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL DETENUTO, DI IMPUGNARE I RELATIVI PROVVEDIMENTI - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AI PROVVEDIMENTI, CONTESTABILI DAVANTI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, CHE DISPONGONO LA SORVEGLIANZA PARTICOLARE PREVISTA DALL'ART. 14 TER STESSA LEGGE, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE VERSO GLI ATTI DELLA P.A. - NON CONDIVISIBILITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA, NON ADERENTE AL DETTATO COSTITUZIONALE, DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Posto che - come la Corte ha gia' largamente chiarito - nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non puo' che spettare al giudice dei diritti e cioe' al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, la competenza a sindacare la legittimita' dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui e' demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14 ter dello stesso ordinamento. E' quindi da escludersi che, per l'assenza di disposizioni espresse in tal senso, il detenuto - come ritenuto dal giudice 'a quo' - resti privo di tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - Sul punto, nello stesso senso, anche se solo 'incidenter tantum', sent. n. 349/1993; sul fondamento e la natura dei diritti dei detenuti verso l'amministrazione penitenziaria v. ancora sent. n. 349/1993.
Posto che - come la Corte ha gia' largamente chiarito - nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non puo' che spettare al giudice dei diritti e cioe' al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, la competenza a sindacare la legittimita' dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui e' demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14 ter dello stesso ordinamento. E' quindi da escludersi che, per l'assenza di disposizioni espresse in tal senso, il detenuto - come ritenuto dal giudice 'a quo' - resti privo di tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - Sul punto, nello stesso senso, anche se solo 'incidenter tantum', sent. n. 349/1993; sul fondamento e la natura dei diritti dei detenuti verso l'amministrazione penitenziaria v. ancora sent. n. 349/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte