Sentenza 411/1993 (ECLI:IT:COST:1993:411)
Massima numero 20070
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/11/1993; Decisione del
12/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 411/93. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - ATTRIBUZIONE ALLO STATO, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DELL'87, 40 PER CENTO DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUDDETTA, DOVUTA DALLE SOCIETA' DI PERSONE, RISCOSSA IN SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - MANCANZA, NELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA, DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE PER INTRODURRE DEROGHE AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO ALLA SICILIA DELL'INTERO GETTITO DELLE NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE NEL SUO TERRITORIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE.
SENT. 411/93. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - ATTRIBUZIONE ALLO STATO, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DELL'87, 40 PER CENTO DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUDDETTA, DOVUTA DALLE SOCIETA' DI PERSONE, RISCOSSA IN SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - MANCANZA, NELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA, DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE PER INTRODURRE DEROGHE AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO ALLA SICILIA DELL'INTERO GETTITO DELLE NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE NEL SUO TERRITORIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE.
Testo
In mancanza, nel d.l. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito con modificazioni in legge 26 novembre 1992, n. 461) istitutivo di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della apposita clausola di destinazione dell'imposta a particolari, ed espressamente indicate, finalita', richiesta, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria) perche' il gettito delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Sicilia, possa essere destinato a soddisfare finalita' dello Stato, deve ritenersi che il gettito dell'imposta suddetta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto, secondo la regola generale stabilita dallo stesso citato art. 2 delle Norme di attuazione, interamente alla Regione. Contro quanto ha sostenuto l'Avvocatura di Stato, infatti, il rinvio, da parte dell'art. 3, n. 6, del su citato decreto-legge, alle modalita' di riscossione dell'I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., non puo' correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalita' di ripartizione di tali imposte fra Stato e Regioni, avendo le rispettive normative un diverso oggetto che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. Ne deriva che l'art. 4, secondo comma, lett. a) e b), dell'impugnato decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992, e' illegittimo e va annullato, nella parte in cui attribuisce allo Stato l'87, 40 per cento del gettito riscosso nella Regione Sicilia, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle societa' di persone, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 1992. - Sull'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, v. S. n. 362/1993.
In mancanza, nel d.l. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito con modificazioni in legge 26 novembre 1992, n. 461) istitutivo di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della apposita clausola di destinazione dell'imposta a particolari, ed espressamente indicate, finalita', richiesta, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria) perche' il gettito delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Sicilia, possa essere destinato a soddisfare finalita' dello Stato, deve ritenersi che il gettito dell'imposta suddetta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto, secondo la regola generale stabilita dallo stesso citato art. 2 delle Norme di attuazione, interamente alla Regione. Contro quanto ha sostenuto l'Avvocatura di Stato, infatti, il rinvio, da parte dell'art. 3, n. 6, del su citato decreto-legge, alle modalita' di riscossione dell'I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., non puo' correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalita' di ripartizione di tali imposte fra Stato e Regioni, avendo le rispettive normative un diverso oggetto che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. Ne deriva che l'art. 4, secondo comma, lett. a) e b), dell'impugnato decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992, e' illegittimo e va annullato, nella parte in cui attribuisce allo Stato l'87, 40 per cento del gettito riscosso nella Regione Sicilia, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle societa' di persone, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 1992. - Sull'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, v. S. n. 362/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2