Sentenza 226/2021 (ECLI:IT:COST:2021:226)
Massima numero 44385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44384  44386  44387  44388


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione Siciliana - Corpo forestale regionale - Istituzione, mediante contrattazione sindacale, di un'indennità pensionabile per il personale non dirigenziale - Violazione del principio dell'obbligo della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131011).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che istituisce, mediante contrattazione sindacale, un'indennità pensionabile per il personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale. La norma regionale impugnata - pur introducendo spese obbligatorie aventi natura permanente, in quanto afferenti al trattamento economico del personale dipendente - demanda la definizione dell'indennità alla futura contrattazione collettiva, mentre invece avrebbe dovuto già essa stessa quantificare il relativo onere annuale e quello a regime.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  20/07/2020  n. 16  art. 1  co. 10

legge della Regione siciliana  27/02/2007  n. 4  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte