Sentenza 412/1993 (ECLI:IT:COST:1993:412)
Massima numero 20011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/11/1993; Decisione del
12/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20012
Titolo
SENT. 412/93 A. CONTABILITA' PUBBLICA - REGIME DELLA TESORERIA UNICA - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATA ESENZIONE, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI "FINANZE REGIONALI E COMUNALI" - ESCLUSIONE, IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME STESSE - SIGNIFICATO ATTRIBUIBILE ALLA PREVISTA AUTONOMIA REGIONALE NELLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE E DELLE GIACENZE DI TESORERIA.
SENT. 412/93 A. CONTABILITA' PUBBLICA - REGIME DELLA TESORERIA UNICA - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATA ESENZIONE, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI "FINANZE REGIONALI E COMUNALI" - ESCLUSIONE, IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME STESSE - SIGNIFICATO ATTRIBUIBILE ALLA PREVISTA AUTONOMIA REGIONALE NELLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE E DELLE GIACENZE DI TESORERIA.
Testo
L'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 431 del 1989 - interpretato sulla base dei fini e dei criteri direttivi della legge delega n. 453 del 1981 e nell'ambito dei principi costituzionali relativi al rapporto tra l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e i poteri di coordinamento dello Stato nella stessa materia - non esonera la suddetta Regione dagli obblighi inerenti al regime generale della Tesoreria unica: quest'ultimo, infatti, riflette un interesse nazionale che, per sua natura, richiede un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, derogabile solo per comprovate necessita' locali nascenti da situazioni eccezionali, che, nel caso della Valle d'Aosta, non sussistono o sono indimostrate. Deve percio' ritenersi che l'art. 6, comma secondo, operi come norma attributiva di funzioni tenute a svolgersi entro i confini di una competenza di tipo concorrente, quale quella assegnata dallo Statuto speciale alla Regione in materia di "finanze regionali e comunali", e che, quindi, l'autonomia regionale in esso affermata riguardo alla gestione delle giacenze di tesoreria si riferisca solo ai fondi che le regioni possono tenere presso i propri tesorieri in base al regime di tesoreria unica. - Sull'interesse nazionale sotteso al regime della tesoreria unica, v. S. nn. 132/1993, 61/1987, O. n. 759/1988; sulla competenza dello Stato a dettare misure di coordinamento finanziario senza necessita' di alcun accordo con le regioni, v. S. nn. 242/1985, 162/1982, 95/1981.
L'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 431 del 1989 - interpretato sulla base dei fini e dei criteri direttivi della legge delega n. 453 del 1981 e nell'ambito dei principi costituzionali relativi al rapporto tra l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e i poteri di coordinamento dello Stato nella stessa materia - non esonera la suddetta Regione dagli obblighi inerenti al regime generale della Tesoreria unica: quest'ultimo, infatti, riflette un interesse nazionale che, per sua natura, richiede un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, derogabile solo per comprovate necessita' locali nascenti da situazioni eccezionali, che, nel caso della Valle d'Aosta, non sussistono o sono indimostrate. Deve percio' ritenersi che l'art. 6, comma secondo, operi come norma attributiva di funzioni tenute a svolgersi entro i confini di una competenza di tipo concorrente, quale quella assegnata dallo Statuto speciale alla Regione in materia di "finanze regionali e comunali", e che, quindi, l'autonomia regionale in esso affermata riguardo alla gestione delle giacenze di tesoreria si riferisca solo ai fondi che le regioni possono tenere presso i propri tesorieri in base al regime di tesoreria unica. - Sull'interesse nazionale sotteso al regime della tesoreria unica, v. S. nn. 132/1993, 61/1987, O. n. 759/1988; sulla competenza dello Stato a dettare misure di coordinamento finanziario senza necessita' di alcun accordo con le regioni, v. S. nn. 242/1985, 162/1982, 95/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte