Sentenza 412/1993 (ECLI:IT:COST:1993:412)
Massima numero 20012
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/11/1993;  Decisione del  12/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20011


Titolo
SENT. 412/93 B. CONTABILITA' PUBBLICA - REGIME DELLA TESORERIA UNICA - CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - RICHIESTA DELLA REGIONE DI DISPORNE LA CHIUSURA (CON CONSEGUENTE VERSAMENTO DEL SALDO AL TESORIERE REGIONALE) - RIFIUTO DA PARTE DEL MINISTRO DEL TESORO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Poiche' anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 431 del 1989, la Regione Valle d'Aosta e' assoggettata al regime generale della Tesoreria unica e all'inerente obbligo di deposito delle proprie giacenze finanziarie presso la Tesoreria dello Stato, spetta a quest'ultimo - e per esso al Ministro del tesoro - rigettare la richiesta della suddetta Regione di disporre la chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, in applicazione degli artt. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 2, della legge 23 ottobre 1984, n. 726. - v. massima precedente (e, ivi, richiami).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  30/03/1981  n. 119  art. 40  

legge  23/10/1984  n. 726  art. 2  

decreto legislativo  28/12/1989  n. 431  art. 6    co. 2