Ordinanza 414/1993 (ECLI:IT:COST:1993:414)
Massima numero 19900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  12/11/1993;  Decisione del  12/11/1993
Deposito del 23/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  19898  19899  19901  19902  19903


Titolo
ORD. 414/93 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - EDIFICABILITA' DI FATTO - CRITERI E REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE - DEFINIZIONE DEMANDATA A SUCCESSIVO REGOLAMENTO MINISTERIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, non essendo precisato nelle ordinanze di rimessione se la destinazione edificatoria del suolo, accertata dal c.t.u., sia di natura legale o di fatto, e mancando quindi un elemento essenziale per valutare l'effettiva rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'. - cfr. S. n. 283/1993 (massima N).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte