Sentenza 416/1993 (ECLI:IT:COST:1993:416)
Massima numero 20064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/11/1993;  Decisione del  15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20065


Titolo
SENT. 416/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALLA PREMESSA INTERPRETATIVA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE, OVE ESSA RISULTI ARBITRARIA - FATTISPECIE.

Testo
Il controllo sull'ammissibilita' della questione puo' far disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice 'a quo' solo quando questa risulti palesamente arbitraria, e cioe' in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza ovvero quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilita' avanzata dalla Regione Calabria sul presupposto che la questione di costituzionalita' sollevata, nei confronti dell'art. 5 della legge della stessa Regione n. 55 del 1990, riguardo alla composizione della commissione del concorso, sarebbe estranea all'oggetto del giudizio 'a quo' concernente i soli atti valutativi della commissione di concorso, in quanto il giudice 'a quo' ha argomentato sia in ordine al "nesso di conseguenzialita'" che viene a collegare la nomina di una commissione con gli atti dalla stessa posti in essere, sia in ordine agli affetti caducanti che l'accoglimento della questione proposta sarebbe in grado di determinare nei confronti dell'intero iter procedimentale svolto dalla commissione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte