Sentenza 416/1993 (ECLI:IT:COST:1993:416)
Massima numero 20065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/11/1993; Decisione del
15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20064
Titolo
SENT. 416/93 B. REGIONE CALABRIA - IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - PREVISIONE CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE SIA COMPOSTA DA RAPPRESENTANTI POLITICI E SINDACALI - OMESSA PREVISIONE DELLA PRESENZA DI COMPONENTI DOTATI DI COMPETENZE CULTURALI SPECIFICHE RISPETTO ALLE MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 416/93 B. REGIONE CALABRIA - IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - PREVISIONE CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE SIA COMPOSTA DA RAPPRESENTANTI POLITICI E SINDACALI - OMESSA PREVISIONE DELLA PRESENZA DI COMPONENTI DOTATI DI COMPETENZE CULTURALI SPECIFICHE RISPETTO ALLE MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'applicazione del principio d'imparzialita' ai concorsi per l'ammissione al pubblico impiego, impone il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone piu' idonee allo svolgimento della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni sociali dei vari concorrenti con la conseguenza che nella composizione delle commissioni giudicatrici deve essere prevalente, se non esclusiva la presenza di tecnici ed esperti dotati di titoli di studio e professionali adeguati alle materie oggetto delle prove d'esame. Tale principio, che in tema di pubblici concorsi ha avuto piu' ampio ed ulteriore svolgimento nell'ambito della nuova legislazione sul pubblico impiego introdotta con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, opera nei confronti di tutti i concorsi sia di accesso che di progressione nella carriera e porta all'accoglimento della questione di costituzionalita', dal momento che l'impugnato art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 ha previsto che la commissione giudicatrice del concorso interno per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale nel settore delle attivita' agricolo-forestali, sia composta interamente da rappresentanti politici e sindacali senza alcuna presenza di esperti o tecnici. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di seconda qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.
Come la Corte ha gia' affermato, l'applicazione del principio d'imparzialita' ai concorsi per l'ammissione al pubblico impiego, impone il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone piu' idonee allo svolgimento della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni sociali dei vari concorrenti con la conseguenza che nella composizione delle commissioni giudicatrici deve essere prevalente, se non esclusiva la presenza di tecnici ed esperti dotati di titoli di studio e professionali adeguati alle materie oggetto delle prove d'esame. Tale principio, che in tema di pubblici concorsi ha avuto piu' ampio ed ulteriore svolgimento nell'ambito della nuova legislazione sul pubblico impiego introdotta con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, opera nei confronti di tutti i concorsi sia di accesso che di progressione nella carriera e porta all'accoglimento della questione di costituzionalita', dal momento che l'impugnato art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 ha previsto che la commissione giudicatrice del concorso interno per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale nel settore delle attivita' agricolo-forestali, sia composta interamente da rappresentanti politici e sindacali senza alcuna presenza di esperti o tecnici. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di seconda qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte