Sentenza 417/1993 (ECLI:IT:COST:1993:417)
Massima numero 19982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/11/1993; Decisione del
15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Titolo
SENT. 417/93 A. REGIONE PUGLIA - TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE - SERVIZI E BENEFICI TURISTICI E RICETTIVI EROGABILI AI PROPRI ISCRITTI DALLE ASSOCIAZIONI NON DI LUCRO OPERANTI A LIVELLO NAZIONALE CON FINALITA' RICREATIVE, CULTURALI, RELIGIOSE O SOCIALI - CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DA ALMENO TRE MESI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA COMPETENZA REGIONALE NEL SETTORE TURISTICO, NONCHE' DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO FRA GLI ASSOCIATI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 417/93 A. REGIONE PUGLIA - TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE - SERVIZI E BENEFICI TURISTICI E RICETTIVI EROGABILI AI PROPRI ISCRITTI DALLE ASSOCIAZIONI NON DI LUCRO OPERANTI A LIVELLO NAZIONALE CON FINALITA' RICREATIVE, CULTURALI, RELIGIOSE O SOCIALI - CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DA ALMENO TRE MESI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA COMPETENZA REGIONALE NEL SETTORE TURISTICO, NONCHE' DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO FRA GLI ASSOCIATI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 14, comma primo, ultimo periodo, della L. reg. Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 - secondo il quale, per fruire dei servizi turistici e ricettivi agevolati erogabili ai propri iscritti dalle associazioni non di lucro operanti a livello nazionale nei settori ricreativo, culturale, religioso o sociale, e' necessaria l'iscrizione all'associazione da almeno tre mesi - costituisce uso non irragionevole della discrezionalita' conferita al legislatore regionale in ordine alla fissazione di requisiti e modalita' per lo svolgimento, da parte delle dette associazioni, di attivita' turistiche a favore degli iscritti, giacche' mira ad evitare possibili abusi nell'erogazione degli speciali benefici associativi e a prevenire il rischio di illegittima concorrenza alle attivita' svolte imprenditorialmente dalle agenzie di viaggio e turismo, stabilendo una limitazione tale da non scoraggiare sostanzialmente l'adesione alle associazioni e da non incidere significativamente sul libero esercizio delle attivita' associative. Percio', la suddetta previsione non esorbita dai limiti della competenza legislativa regionale definita dall'art. 10, comma secondo, della legge quadro sul turismo, ne' comporta un'irragionevole disparita' di trattamento fra associati iscritti da piu' o meno di un trimestre. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., ed in relazione all'art. 10, comma secondo, L. n. 217 del 1983).
L'art. 14, comma primo, ultimo periodo, della L. reg. Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 - secondo il quale, per fruire dei servizi turistici e ricettivi agevolati erogabili ai propri iscritti dalle associazioni non di lucro operanti a livello nazionale nei settori ricreativo, culturale, religioso o sociale, e' necessaria l'iscrizione all'associazione da almeno tre mesi - costituisce uso non irragionevole della discrezionalita' conferita al legislatore regionale in ordine alla fissazione di requisiti e modalita' per lo svolgimento, da parte delle dette associazioni, di attivita' turistiche a favore degli iscritti, giacche' mira ad evitare possibili abusi nell'erogazione degli speciali benefici associativi e a prevenire il rischio di illegittima concorrenza alle attivita' svolte imprenditorialmente dalle agenzie di viaggio e turismo, stabilendo una limitazione tale da non scoraggiare sostanzialmente l'adesione alle associazioni e da non incidere significativamente sul libero esercizio delle attivita' associative. Percio', la suddetta previsione non esorbita dai limiti della competenza legislativa regionale definita dall'art. 10, comma secondo, della legge quadro sul turismo, ne' comporta un'irragionevole disparita' di trattamento fra associati iscritti da piu' o meno di un trimestre. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., ed in relazione all'art. 10, comma secondo, L. n. 217 del 1983).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 17/05/1983
n. 217
art. 10
co. 2