Sentenza 417/1993 (ECLI:IT:COST:1993:417)
Massima numero 19983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  15/11/1993;  Decisione del  15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  19982  19984


Titolo
SENT. 417/93 B. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - GARANZIA COSTITUZIONALE - PORTATA E LIMITI - CORRISPONDENZA TRA FINI PERSEGUIBILI DALLE ASSOCIAZIONI E FINI A DISPOSIZIONE DELLA LIBERA AZIONE INDIVIDUALE - INESTENSIBILITA' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI OLTRE I VINCOLI PUBBLICISTICI CUI E' SOGGETTA LA CONDOTTA INDIVIDUALE.

Testo
L'art. 18 Cost. assicura alle associazioni una sfera di azione potenzialmente eguale a quella garantita ai singoli individui, e cio' comporta, in senso positivo, che gli individui possano liberamente agire in forma associata per gli stessi fini che essi ritengano legittimamente di voler perseguire in forma individuale, ma comporta altresi', in senso negativo, la preclusione ad estendere la garanzia costituzionale della liberta' di associazione in riferimento al perseguimento di obiettivi di fronte ai quali la libera azione dei singoli e' giuridicamente tenuta ad arrestarsi o ad essere sottoposta a discipline pubblicistiche o, comunque, a controlli sociali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte