Sentenza 418/1993 (ECLI:IT:COST:1993:418)
Massima numero 20067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/11/1993;  Decisione del  15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20066


Titolo
SENT. 418/93 B. PROCESSO PENALE - FASE PRELIMINARE - NOTIFICA AL DIFENSORE DELL'INDAGATO DELL'AVVISO DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO FISSATA IN CASO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI LETTURA DELLA NORMA COORDINATA CON GLI ARTT. 127, 61 E 99 DEL CODICE - PRESUPPOSIZIONE DELL'INVIO DELL'AVVISO ANCHE AL DIFENSORE DELL'INDAGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 409 cod. proc. pen., che disciplina l'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza, senza, peraltro, escludere la necessita' dell'avviso al difensore dell'indagato, anzi il richiamo alla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (art. 127) rende evidente la volonta' del legislatore di assicurare non solo la presenza delle parti interessate ma anche del difensore dell'indagato onde garantire con certezza il concreto esercizio del diritto di difesa e l'effettivita' del contraddittorio, il che presuppone l'invio dell'avviso non solo all'indagato ma anche al suo difensore. Pertanto la lettura della norma impugnata, coordinata con l'art. 127 ed integrata dai principi generali dettati dagli artt. 61 e 99 cod. proc. pen. (v. massima A), esclude la violazione del diritto di difesa paventata dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione). - Sulla necessita' di informativa al difensore in ordine all'incidente probatorio, v. S. n. 436/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte