Sentenza 419/1993 (ECLI:IT:COST:1993:419)
Massima numero 20113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/11/1993; Decisione del
15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1949
Massime associate alla pronuncia:
20114
Titolo
SENT. 419/93 A. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI E GLI EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - PECULIARITA' DELL'IMPRESA FAMILIARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 419/93 A. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI E GLI EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - PECULIARITA' DELL'IMPRESA FAMILIARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversa disciplina adottata, con la legge regionale siciliana n. 55 del 1984, nel passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., con l'assicurare la possibilita' di assunzione, presso tale societa', agli imprenditori gia' titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed ai lavoratori dipendenti delle medesime esattorie iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6), e non, invece, ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., corrisponde a situazioni obiettivamente differenziate il cui apprezzamento e' riservato alla discrezionalita' del legislatore. Date le peculiarita' proprie dell'impresa familiare, infatti, i compartecipi della stessa non possono essere equiparati ne' ai titolari, ne' ai lavoratori dipendenti, delle esattorie. E d'altra parte le norme della legge della Regione Sicilia - che in materia ha competenza di tipo concorrente - risultano conformi ai principi nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (v. specialmente gli artt. 122 e 123) istitutivo, in attuazione della delega conferita con la legge 4 ottobre 1986, n. 657, del servizio di riscossione dei tributi dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua').
La diversa disciplina adottata, con la legge regionale siciliana n. 55 del 1984, nel passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., con l'assicurare la possibilita' di assunzione, presso tale societa', agli imprenditori gia' titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed ai lavoratori dipendenti delle medesime esattorie iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6), e non, invece, ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., corrisponde a situazioni obiettivamente differenziate il cui apprezzamento e' riservato alla discrezionalita' del legislatore. Date le peculiarita' proprie dell'impresa familiare, infatti, i compartecipi della stessa non possono essere equiparati ne' ai titolari, ne' ai lavoratori dipendenti, delle esattorie. E d'altra parte le norme della legge della Regione Sicilia - che in materia ha competenza di tipo concorrente - risultano conformi ai principi nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (v. specialmente gli artt. 122 e 123) istitutivo, in attuazione della delega conferita con la legge 4 ottobre 1986, n. 657, del servizio di riscossione dei tributi dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte