Sentenza 419/1993 (ECLI:IT:COST:1993:419)
Massima numero 20114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/11/1993; Decisione del
15/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1949
Massime associate alla pronuncia:
20113
Titolo
SENT. 419/93 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI ED EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INCIDENZA SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 419/93 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI ED EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INCIDENZA SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4 Cost. non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato. Non sono percio' in contrasto con tale principio le norme della legge regionale siciliana n. 55 del 1984, che nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., non hanno assicurato la possibilita' di assunzione, a domanda, presso tale societa' - riconosciuta ad altre categorie di soggetti - ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
L'art. 4 Cost. non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato. Non sono percio' in contrasto con tale principio le norme della legge regionale siciliana n. 55 del 1984, che nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., non hanno assicurato la possibilita' di assunzione, a domanda, presso tale societa' - riconosciuta ad altre categorie di soggetti - ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte