Sentenza 226/2021 (ECLI:IT:COST:2021:226)
Massima numero 44387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44384  44385  44386  44388


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Applicabilità del canone costituzionale anche agli enti territoriali ad autonomia speciale (nella specie: Regione Siciliana) ed a prescindere dall'esistenza di norme interposte. (Classif. 036005).

Testo
Il canone costituzionale per cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte (art. 81, terzo comma, Cost.) opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. Lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie, ne ammette l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. Tra le disposizioni direttamente attuative di tale precetto costituzionale figurano gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009, nonché l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. (Precedenti: S. 235/2020 - mass. 42572; S. 147/2018; S. 26/2013).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 17  

legge  31/12/2009  n. 196  art. 19  

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 38    co. 1