Ordinanza 420/1993 (ECLI:IT:COST:1993:420)
Massima numero 20158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 25/11/1993; Pubblicazione in G. U. 01/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20157
Titolo
ORD. 420/93 B. CONTABILITA' PUBBLICA - AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE - REVISORI DEI CONTI - EMOLUMENTI PER L'OPERA PRESTATA - PREVISTA DETERMINAZIONE CON DECRETO PRESIDENZIALE - REVISORI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER I QUALI IL TRATTAMENTO DI PROVENIENZA SIA INFERIORE, PARI O SUPERIORE ALL'IMPORTO DEI SUDDETTI EMOLUMENTI - CORRESPONSIONE SOLO NELLA PRIMA IPOTESI DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO (PARI ALLA DIFFERENZA TRA L'UNO E GLI ALTRI) - ESCLUSIONE, NEGLI ALTRI CASI, DI OGNI ULTERIORE SPECIFICA REMUNERAZIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, A SCAPITO DEI REVISORI VERSANTI IN TALE SITUAZIONE, SIA ALL'INTERNO DEL COLLEGIO SIA RISPETTO AI REVISORI DI ALTRI ENTI, CHE OLTRE AL TRATTAMENTO DI PROVENIENZA HANNO IN OGNI CASO DIRITTO AD UN COMPENSO AGGIUNTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 420/93 B. CONTABILITA' PUBBLICA - AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE - REVISORI DEI CONTI - EMOLUMENTI PER L'OPERA PRESTATA - PREVISTA DETERMINAZIONE CON DECRETO PRESIDENZIALE - REVISORI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER I QUALI IL TRATTAMENTO DI PROVENIENZA SIA INFERIORE, PARI O SUPERIORE ALL'IMPORTO DEI SUDDETTI EMOLUMENTI - CORRESPONSIONE SOLO NELLA PRIMA IPOTESI DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO (PARI ALLA DIFFERENZA TRA L'UNO E GLI ALTRI) - ESCLUSIONE, NEGLI ALTRI CASI, DI OGNI ULTERIORE SPECIFICA REMUNERAZIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, A SCAPITO DEI REVISORI VERSANTI IN TALE SITUAZIONE, SIA ALL'INTERNO DEL COLLEGIO SIA RISPETTO AI REVISORI DI ALTRI ENTI, CHE OLTRE AL TRATTAMENTO DI PROVENIENZA HANNO IN OGNI CASO DIRITTO AD UN COMPENSO AGGIUNTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa di cui all'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, in applicazione della quale i revisori dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale appartenenti (come previsto dall'art. 21 dello stesso d.P.R.) ad amministrazioni dello Stato, avendo diritto, in aggiunta - solo quando il trattamento di provenienza sia inferiore all'importo degli emolumenti determinati per tale attivita' con l'apposito previsto decreto del Presidente della Repubblica, ad un compenso aggiuntivo (pari alla differenza fra l'uno e gli altri) - possono, se la retribuzione di provenienza sia invece pari o superiore a tali emolumenti, prestare la propria opera senza alcuna ulteriore specifica remunerazione, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Non puo' infatti dirsi irrazionale la disparita' del trattamento di tali revisori, sia rispetto ai revisori di altri enti (Cassa depositi e prestiti, Agenzia spaziale italiana, Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, Universita' degli studi, ecc..) - le situazioni di questi ultimi essendo diverse e comunque non idonee a configurare, come asserito dal giudice 'a quo', un principio generale circa il diritto ad uno specifico emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di provenienza - sia rispetto ai componenti del collegio con detto trattamento di provenienza di importo inferiore, poiche' il meccanismo introdotto dalla legge e' evidentemente ispirato ad un intento di perequazione della complessiva retribuzione dei componenti del collegio medesimo, i quali, essendo collocati fuori ruolo, svolgono esclusivamente le eguali funzioni di cui trattasi. E' inoltre da escludersi la ulteriore lesione, prospettata in relazione all'art. 36 Cost., in quanto, come ribadito dalla Corte, tale parametro attiene alla retribuzione considerata nel suo complesso e non alle singole componenti o alle prestazioni accessorie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - Sull'art. 36 Cost. v. S. n. 314/1987.
La normativa di cui all'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, in applicazione della quale i revisori dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale appartenenti (come previsto dall'art. 21 dello stesso d.P.R.) ad amministrazioni dello Stato, avendo diritto, in aggiunta - solo quando il trattamento di provenienza sia inferiore all'importo degli emolumenti determinati per tale attivita' con l'apposito previsto decreto del Presidente della Repubblica, ad un compenso aggiuntivo (pari alla differenza fra l'uno e gli altri) - possono, se la retribuzione di provenienza sia invece pari o superiore a tali emolumenti, prestare la propria opera senza alcuna ulteriore specifica remunerazione, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Non puo' infatti dirsi irrazionale la disparita' del trattamento di tali revisori, sia rispetto ai revisori di altri enti (Cassa depositi e prestiti, Agenzia spaziale italiana, Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, Universita' degli studi, ecc..) - le situazioni di questi ultimi essendo diverse e comunque non idonee a configurare, come asserito dal giudice 'a quo', un principio generale circa il diritto ad uno specifico emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di provenienza - sia rispetto ai componenti del collegio con detto trattamento di provenienza di importo inferiore, poiche' il meccanismo introdotto dalla legge e' evidentemente ispirato ad un intento di perequazione della complessiva retribuzione dei componenti del collegio medesimo, i quali, essendo collocati fuori ruolo, svolgono esclusivamente le eguali funzioni di cui trattasi. E' inoltre da escludersi la ulteriore lesione, prospettata in relazione all'art. 36 Cost., in quanto, come ribadito dalla Corte, tale parametro attiene alla retribuzione considerata nel suo complesso e non alle singole componenti o alle prestazioni accessorie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - Sull'art. 36 Cost. v. S. n. 314/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte