Sentenza 421/1993 (ECLI:IT:COST:1993:421)
Massima numero 19965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
29/11/1993; Decisione del
29/11/1993
Deposito del 01/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 421/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'THEMA DECIDENDUM' - INDIVIDUAZIONE - PERPLESSITA' DERIVANTI DALL''ITER' LOGICO E DALLO SVILUPPO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL GIUDICE REMITTENTE - RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA QUESTIONE, RISULTANTE DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 421/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'THEMA DECIDENDUM' - INDIVIDUAZIONE - PERPLESSITA' DERIVANTI DALL''ITER' LOGICO E DALLO SVILUPPO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL GIUDICE REMITTENTE - RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA QUESTIONE, RISULTANTE DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
L'itinerario logico seguito dal giudice remittente e lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso e' pervenuto a sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non sono censurabili come inidonei a consentire l'identificazione del 'thema decidendum', quando - risultando quest'ultimo conclusivamente determinato nell'ordinanza di rimessione - sia possibile individuare la questione sollevata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' - pregiudiziale ad ogni altra - formulata dall'Avvocatura di Stato denunciando il carattere ondivago e perplesso della questione concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espressa, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 1, L. n. 810 del 1929, in correlazione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense). - V. S. nn. 55/1993, 147/1985.
L'itinerario logico seguito dal giudice remittente e lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso e' pervenuto a sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non sono censurabili come inidonei a consentire l'identificazione del 'thema decidendum', quando - risultando quest'ultimo conclusivamente determinato nell'ordinanza di rimessione - sia possibile individuare la questione sollevata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' - pregiudiziale ad ogni altra - formulata dall'Avvocatura di Stato denunciando il carattere ondivago e perplesso della questione concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espressa, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 1, L. n. 810 del 1929, in correlazione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense). - V. S. nn. 55/1993, 147/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23