Sentenza 421/1993 (ECLI:IT:COST:1993:421)
Massima numero 19966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
29/11/1993; Decisione del
29/11/1993
Deposito del 01/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 421/93 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MANTENIMENTO DI ESSA NELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE DEL CONCORDATO LATERENSE, STIPULATO DALLO STATO ITALIANO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984 - IDENTIFICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA COME FONTE ATTUALE DELLA RISERVA.
SENT. 421/93 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MANTENIMENTO DI ESSA NELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE DEL CONCORDATO LATERENSE, STIPULATO DALLO STATO ITALIANO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984 - IDENTIFICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA COME FONTE ATTUALE DELLA RISERVA.
Testo
Nell'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e' assunta - coerentemente con il principio di laicita' dello Stato - quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall'Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volonta' delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Percio', la giurisdizione ecclesiastica "esclusiva" - lungi dall'essere venuta meno - va ricondotta all'art. 8 dell'Accordo e al punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e processuale, attribuendo peraltro piu' penetranti poteri al giudice italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita'. - Sul sistema matrimoniale concordatario e sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica, v. S. nn. 18/1982, 176/1973, 175/1973, 169/1971; sul principio di laicita' dello Stato, v. S. n. 203/1989.
Nell'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e' assunta - coerentemente con il principio di laicita' dello Stato - quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall'Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volonta' delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Percio', la giurisdizione ecclesiastica "esclusiva" - lungi dall'essere venuta meno - va ricondotta all'art. 8 dell'Accordo e al punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e processuale, attribuendo peraltro piu' penetranti poteri al giudice italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita'. - Sul sistema matrimoniale concordatario e sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica, v. S. nn. 18/1982, 176/1973, 175/1973, 169/1971; sul principio di laicita' dello Stato, v. S. n. 203/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte