Sentenza 421/1993 (ECLI:IT:COST:1993:421)
Massima numero 19967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
29/11/1993; Decisione del
29/11/1993
Deposito del 01/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 421/93 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IMPUGNANDO L'ORIGINARIA PREVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE DEL 1929 - INAPPLICABILITA' DI QUEST'ULTIMA (ESSENDO L'INTERA MATERIA REGOLATA DALL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE STIPULATO DALLO STATO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
SENT. 421/93 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IMPUGNANDO L'ORIGINARIA PREVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE DEL 1929 - INAPPLICABILITA' DI QUEST'ULTIMA (ESSENDO L'INTERA MATERIA REGOLATA DALL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE STIPULATO DALLO STATO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
Testo
L'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, ed impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi normativi precedenti. Percio', la questione di costituzionalita' concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti - in quanto sollevata facendo riferimento alle disposizioni concordatarie del 1929 - va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense, sollevata in riferimento all'art. 7, comma primo, Cost.). - V. massima precedente.
L'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, ed impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi normativi precedenti. Percio', la questione di costituzionalita' concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti - in quanto sollevata facendo riferimento alle disposizioni concordatarie del 1929 - va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense, sollevata in riferimento all'art. 7, comma primo, Cost.). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
co. 1
Altri parametri e norme interposte