Sentenza 422/1993 (ECLI:IT:COST:1993:422)
Massima numero 20078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 422/93 A. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA (L. N. 772/1972) OVVERO SENZA ADDURRE ALCUN MOTIVO - MANIFESTAZIONE DEL RIFIUTO SOLO DOPO L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO MILITARE - INAPPLICABILITA', IN TAL CASO, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA - ESPOSIZIONE DEL REO ALLA CONSEGUENZA DELLA "SPIRALE DELLE CONDANNE", IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 422/93 A. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA (L. N. 772/1972) OVVERO SENZA ADDURRE ALCUN MOTIVO - MANIFESTAZIONE DEL RIFIUTO SOLO DOPO L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO MILITARE - INAPPLICABILITA', IN TAL CASO, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA - ESPOSIZIONE DEL REO ALLA CONSEGUENZA DELLA "SPIRALE DELLE CONDANNE", IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
La mancata estensione dell'esonero dal servizio militare, conseguente alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena in quanto, - come la Corte ha gia' affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo - rende possibile la reiterazione della condanna fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta'). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost.. - Su analoghe questioni v. S. n. 343/1993 e 467/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
La mancata estensione dell'esonero dal servizio militare, conseguente alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena in quanto, - come la Corte ha gia' affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo - rende possibile la reiterazione della condanna fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta'). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost.. - Su analoghe questioni v. S. n. 343/1993 e 467/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte