Sentenza 422/1993 (ECLI:IT:COST:1993:422)
Massima numero 20079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  18/11/1993;  Decisione del  18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20078  20080


Titolo
SENT. 422/93 B. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE - NECESSITA', AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO E DELLA CONSEGUENTE USUFRUIBILITA' DELL'ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE A PENA ESPIATA, DELLA ADDUZIONE DI MOTIVI DI COSCIENZA - INDEDUCIBILITA' DI ALTRI IMPERATIVI MORALI (NELLA SPECIE, ESIGENZA DI ASSISTERE LA PROPRIA FAMIGLIA) - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - AUTONOMA INVOCABILITA' DEI SUDDETTI IMPERATIVI COME CAUSA DI DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - INVITO AL LEGISLATORE AI FINI DI PIU' AGEVOLE CONOSCIBILITA' DELLE VIE DI ACCESSO, IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE, AL BENEFICIO DELLA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA.

Testo
L'imperativo morale di assistere la propria numerosa e bisognosa famiglia - che il giudice 'a quo' riconosce nel caso di fronte a lui dedotto - e' tutelato dall'ordinamento non come motivo coscienza, ma come causa speciale di dispensa alla leva (ex art. 22 l. 31 maggio 1975, n. 191) e non puo' quindi rientrare fra i motivi di coscienza di cui all'art. 1, della legge n. 772 del 1972 in ordine ai quali e' previsto l'esonero dalla prestazione del servizio di leva una volta espiata la pena per il reato di rifiuto del servizio militare. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. n. 772/1972, censurato nella parte in cui la norma conferisce rilievo solo ai motivi di coscienza, pur se non riconducibili alla contrarieta' all'uso delle armi, essendo peraltro auspicabile il varo di opportune riforme volte ad assicurare ai ceti sociali maggiormente privi di mezzi culturali e materiali, il godimento del beneficio della dispensa dal servizio di leva di cui al citato art. 22, l. n. 191/1975. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972 n. 772, sollevata sotto l'anzidetto profilo, in riferimento all'art. 3 Cost.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte