Sentenza 422/1993 (ECLI:IT:COST:1993:422)
Massima numero 20080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 422/93 C. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE - NECESSITA', AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO E DELLA CONSEGUENTE USUFRUIBILITA' DELL'ESONERO DEL SERVIZIO MILITARE A PENA ESPIATA, DELLA ADDUZIONE DI MOTIVI DI COSCIENZA, DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO PER L'IPOTESI DI RIFIUTO DEL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 422/93 C. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE - NECESSITA', AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO E DELLA CONSEGUENTE USUFRUIBILITA' DELL'ESONERO DEL SERVIZIO MILITARE A PENA ESPIATA, DELLA ADDUZIONE DI MOTIVI DI COSCIENZA, DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO PER L'IPOTESI DI RIFIUTO DEL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver previsto, ai fini della configurabilita' del reato di rifiuto del servizio militare e della conseguente usufruibilita' della causa di esonero dal servizio a pena espiata, la necessita' di addurre motivi di coscienza, diversamente da quanto stabilito agli stessi fini riguardo al reato di rifiuto del servizio civile non armato, non determina alcuna ingiustificata disparita' di trattamento in quanto le fattispecie criminose poste a raffronto (rifiuto del servizio civile e rifiuto del servizio militare) non sono equiparabili ne' sotto il profilo soggettivo ne' sotto quello della condotta considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il su indicato profilo, dell'art. 8, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
L'aver previsto, ai fini della configurabilita' del reato di rifiuto del servizio militare e della conseguente usufruibilita' della causa di esonero dal servizio a pena espiata, la necessita' di addurre motivi di coscienza, diversamente da quanto stabilito agli stessi fini riguardo al reato di rifiuto del servizio civile non armato, non determina alcuna ingiustificata disparita' di trattamento in quanto le fattispecie criminose poste a raffronto (rifiuto del servizio civile e rifiuto del servizio militare) non sono equiparabili ne' sotto il profilo soggettivo ne' sotto quello della condotta considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il su indicato profilo, dell'art. 8, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte