Sentenza 423/1993 (ECLI:IT:COST:1993:423)
Massima numero 20069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/11/1993;  Decisione del  18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 423/93. PROCESSO PENALE - SPESE PROCESSUALI - PREVISIONE DI CONDANNA DEL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO, IN SEGUITO A PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO CON FORMULA PIENA DISPOSTO PER INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETA' DELLA PROVA, O PER ALTRE POSSIBILI CAUSE, PUR IN ASSENZA DI COLPA DEL QUERELANTE - MANTENIMENTO, IN TALI IPOTESI, RIGUARDO ALLA RESPONSABILITA' DEL QUERELANTE, DEL CRITERIO, GIA' RICONOSCIUTO INTRINSECAMENTE ILLEGITTIMO, DELLA AUTOMATICITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilita' oggettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale, non puo' essere condannato alle spese processuali. E poiche' l'assenza di colpa del querelante, in termini di temerarieta' o avventatezza della querela, puo' aversi anche in casi di proscioglimento con formula piena, non solo quando - come denunciato dal giudice 'a quo' - l'assoluzione consegua ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile, a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., solo nella motivazione ma non nel dispositivo, ma altresi', presumibilmente, per un novero pressocche' illimitato di altre cause suscettibili di dimostrarla, il mantenimento, anche in tali ipotesi, da parte del legislatore, in materia di responsabilita' del querelante, del criterio, intrinsecamente incompatibile con i suddetti principi, della automaticita', fa si' che l'impugnato art. 427, primo comma, cod. proc. pen. debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. - Nello stesso senso, le sentt. nn. 165/1974, per l'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi; 52/1975, per il proscioglimento per incapacita' di intendere o di volere; 29/1992, per il proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato e, da ultima, 180/1993, nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte