Sentenza 424/1993 (ECLI:IT:COST:1993:424)
Massima numero 20109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  18/11/1993;  Decisione del  18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20108  20110  20111  20112


Titolo
SENT. 424/93 B. REGIONE SICILIA - PENSIONI - PERSONALE STATALE GIA' IN POSIZIONE DI COMANDO ALLA REGIONE E IVI INQUADRATO TRANSITORIAMENTE FINO AL 31 DICEMBRE 1985 - ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - LIMITAZIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE, AI SOLI CASI DI "COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO O PER DECESSO" - NATURA INTERPRETATIVA DELLA NORMA - EFFICACIA RETROATTIVA - FINALITA'.

Testo
L'art. 16, l. regionale siciliana n. 11 del 1988, il quale dichiara si sostituire l'art. 9 della precedente l. regionale n. 53 del 1985, e a tal fine prevede che la corresponsione dell'assegno mensile integrativo di quiescenza al personale statale comandato e inquadrato transitoriamente presso la Regione fino al 31 dicembre 1985, spetti solo a coloro che siano cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della stessa l. n. 53 del 1985, (29 dicembre 1985) ha, nei confronti del predetto art. 9, carattere di norma interpretativa ed esplica efficacia retroattiva. Infatti, rispetto alla formulazione di quest'ultimo articolo, che stabiliva l'erogazione del beneficio a favore del personale, gia' comandato "collocato a riposo" dal 1 gennaio 1984, viene chiarito che in tale categoria di dipendenti non possono essere ricompresi coloro che abbiano volontariamente richiesto il collocamento a riposo, oltreche' coloro che sono cessati dal servizio in una data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge medesima, in tal modo confermando la funzione esplicata dal detto assegno mensile nel contesto della complessiva normativa da essa posta per il passaggio nei ruoli regionali del personale statale comandato: di non danneggiare, cioe', i comandati che non avessero potuto esercitare il diritto di optare per l'inquadramento in tali ruoli entro il termine del 31 dicembre 1985, cosi' come stabilito dagli artt. 2 e 12, l. n. 53 del 1985 cit..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte