Sentenza 424/1993 (ECLI:IT:COST:1993:424)
Massima numero 20110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 424/93 C. REGIONE SICILIA - PENSIONI - PERSONALE STATALE GIA' IN POSIZIONE DI COMANDO ALLA REGIONE E IVI INQUADRATO TRANSITORIAMENTE FINO AL 31 DICEMBRE 1985 - PREVISIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO A TALE ASSEGNO, CON SUCCESSIVA NORMA INTERPRETATIVA, AI SOLI EX DIPENDENTI STATALI CESSATI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO O PER DECESSO, CON ESCLUSIONE DEGLI EX DIPENDENTI STATALI COLLOCATI A RIPOSO SU DOMANDA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO E DEI DIRITTI ACQUISITI IN BASE ALLA NORMA INTERPRETATA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 424/93 C. REGIONE SICILIA - PENSIONI - PERSONALE STATALE GIA' IN POSIZIONE DI COMANDO ALLA REGIONE E IVI INQUADRATO TRANSITORIAMENTE FINO AL 31 DICEMBRE 1985 - PREVISIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO A TALE ASSEGNO, CON SUCCESSIVA NORMA INTERPRETATIVA, AI SOLI EX DIPENDENTI STATALI CESSATI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO O PER DECESSO, CON ESCLUSIONE DEGLI EX DIPENDENTI STATALI COLLOCATI A RIPOSO SU DOMANDA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO E DEI DIRITTI ACQUISITI IN BASE ALLA NORMA INTERPRETATA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In relazione alla finalita' di tutela cui adempie l'assegno integrativo di quiescenza nei confronti degli ex dipendenti statali gia' comandati presso la Regione Sicilia, cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, non appare irragionevole ne' in contrasto con i principi dell'affidamento o della salvezza dei diritti acquisiti, sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana n. 53 del 1985, che l'art. 16, l. regionale siciliana n. 11 del 1988, con norma interpretativa del medesimo art. 9, escluda dal beneficio coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio, dovendosi considerare la scelta di questi ultimi - venuti a trovarsi nella possibilita' di optare, ai sensi degli artt. 2 e 12, l. regionale n. 53 del 1985, per l'inquadramento nei ruoli della Regione entro il 31 dicembre 1985 - come un modo di esercizio del diritto di opzione stesso. Altrimenti, del resto, si sarebbe creato nei confronti di tali pensionati volontari un incentivo ad abbandonare l'amministrazione regionale, con conseguenti possibili problemi di compatibilita' con i principi di buon andamento e di efficienza della p.a.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui, sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regione siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - V. la precedente massima B.
In relazione alla finalita' di tutela cui adempie l'assegno integrativo di quiescenza nei confronti degli ex dipendenti statali gia' comandati presso la Regione Sicilia, cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, non appare irragionevole ne' in contrasto con i principi dell'affidamento o della salvezza dei diritti acquisiti, sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana n. 53 del 1985, che l'art. 16, l. regionale siciliana n. 11 del 1988, con norma interpretativa del medesimo art. 9, escluda dal beneficio coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio, dovendosi considerare la scelta di questi ultimi - venuti a trovarsi nella possibilita' di optare, ai sensi degli artt. 2 e 12, l. regionale n. 53 del 1985, per l'inquadramento nei ruoli della Regione entro il 31 dicembre 1985 - come un modo di esercizio del diritto di opzione stesso. Altrimenti, del resto, si sarebbe creato nei confronti di tali pensionati volontari un incentivo ad abbandonare l'amministrazione regionale, con conseguenti possibili problemi di compatibilita' con i principi di buon andamento e di efficienza della p.a.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui, sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regione siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - V. la precedente massima B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte