Sentenza 424/1993 (ECLI:IT:COST:1993:424)
Massima numero 20111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 424/93 D. REGIONE SICILIA - PENSIONI - PERSONALE STATALE GIA' IN POSIZIONE DI COMANDO ALLA REGIONE E IVI INQUADRATO TRANSITORIAMENTE FINO AL 31 DICEMBRE 1985 - PREVISIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO A TALE ASSEGNO, CON SUCCESSIVA NORMA INTERPRETATIVA, AI SOLI EX-DIPENDENTI STATALI CESSATI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO O PER DECESSO, CON ESCLUSIONE DEGLI EX-DIPENDENTI STATALI COLLOCATI A RIPOSO SU DOMANDA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA PER NON COMPARABILITA' DELLE POSIZIONI MESSE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 424/93 D. REGIONE SICILIA - PENSIONI - PERSONALE STATALE GIA' IN POSIZIONE DI COMANDO ALLA REGIONE E IVI INQUADRATO TRANSITORIAMENTE FINO AL 31 DICEMBRE 1985 - PREVISIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO A TALE ASSEGNO, CON SUCCESSIVA NORMA INTERPRETATIVA, AI SOLI EX-DIPENDENTI STATALI CESSATI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO O PER DECESSO, CON ESCLUSIONE DEGLI EX-DIPENDENTI STATALI COLLOCATI A RIPOSO SU DOMANDA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA PER NON COMPARABILITA' DELLE POSIZIONI MESSE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione, nella norma - interpretativa dell'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana n. 53 del 1985 - di cui all'art. 16, della legge regionale n. 11 del 1988, riguardo al personale statale in posizione di comando presso la Regione siciliana transitoriamente inquadrato fino al 31 dicembre 1985, di un assegno integrativo di quiescenza solo per gli ex dipendenti statali cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, e non anche per gli ex dipendenti collocati a riposo su domanda, non comporta violazione del principio di parita' di trattamento. Le posizioni messe a confronto - collocamento a riposo d'ufficio e collocamento a riposo su domanda - non sono infatti comparabili, dato che, a parte le differenze concernenti la configurazione generale dei due istituti nell'ambito dell'impiego pubblico, la ragione giustificatrice della concessione dell'assegno integrativo di quiescenza riposa sulla mancata possibilita', per i soggetti ai quali il diritto all'assegno e' negato, di esercitare l'opzione - preclusa invece per gli altri - tra l'ingresso in ruolo nell'amministrazione regionale e la permanenza nel ruolo statale, nei termini di cui agli artt. 2 e 12, stessa l. regionale n. 53 del 1985. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - V. massime precedenti B e C.
La previsione, nella norma - interpretativa dell'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana n. 53 del 1985 - di cui all'art. 16, della legge regionale n. 11 del 1988, riguardo al personale statale in posizione di comando presso la Regione siciliana transitoriamente inquadrato fino al 31 dicembre 1985, di un assegno integrativo di quiescenza solo per gli ex dipendenti statali cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, e non anche per gli ex dipendenti collocati a riposo su domanda, non comporta violazione del principio di parita' di trattamento. Le posizioni messe a confronto - collocamento a riposo d'ufficio e collocamento a riposo su domanda - non sono infatti comparabili, dato che, a parte le differenze concernenti la configurazione generale dei due istituti nell'ambito dell'impiego pubblico, la ragione giustificatrice della concessione dell'assegno integrativo di quiescenza riposa sulla mancata possibilita', per i soggetti ai quali il diritto all'assegno e' negato, di esercitare l'opzione - preclusa invece per gli altri - tra l'ingresso in ruolo nell'amministrazione regionale e la permanenza nel ruolo statale, nei termini di cui agli artt. 2 e 12, stessa l. regionale n. 53 del 1985. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - V. massime precedenti B e C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte