Sentenza 426/1993 (ECLI:IT:COST:1993:426)
Massima numero 20142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 426/93 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO AD EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE SUBITA - NON SPETTANZA NEI CASI IN CUI IL PROSCIOLTO VI ABBIA DATO CAUSA CON DOLO O COLPA GRAVE - MANCATA CONSIDERAZIONE, IN PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO IN PROPOSITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE, DELLE EVENTUALITA' DI CONDOTTA VOLTA A DEPISTARE LE INDAGINI E DI COLPA GRAVE NEL PERIODO ANTECEDENTE ALL'ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI IMPUTATO O INDAGATO - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' POLITICA E SOCIALE E DELLA RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 426/93 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO AD EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE SUBITA - NON SPETTANZA NEI CASI IN CUI IL PROSCIOLTO VI ABBIA DATO CAUSA CON DOLO O COLPA GRAVE - MANCATA CONSIDERAZIONE, IN PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO IN PROPOSITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE, DELLE EVENTUALITA' DI CONDOTTA VOLTA A DEPISTARE LE INDAGINI E DI COLPA GRAVE NEL PERIODO ANTECEDENTE ALL'ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI IMPUTATO O INDAGATO - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' POLITICA E SOCIALE E DELLA RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo alla configurabilita' del dolo e della colpa grave che a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. non consentono al prosciolto di far valere il diritto - altrimenti spettantegli - ad equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, va respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata contro il principio di diritto affermato nel caso dalla Corte di cassazione, secondo cui occorre che il soggetto inquisito, nell'ipotesi dolosa, abbia scientemente operato al fine di creare una fallace apparenza, oppure, nell'ipotesi colposa, abbia mostrato una ingiustificata e macroscopica trascuratezza nel rappresentare all'autorita' procedente fatti o circostanze atti a scagionarlo. Tale principio , censurato dal giudice di rinvio nelle parti in cui non si sarebbero considerate (al di fuori dell'ipotesi - perche' non sussistente o perche' coperta da prescrizione - del reato di favoreggiamento) l'eventualita' di una condotta menzognera volta a depistare le indagini, e quella di una colpa grave in condotte antecedenti alla assunzione della qualita' di imputato o indagato, non puo' infatti ritenersi lesivo dei doveri inderogabili di solidarieta' e del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il richiamo ai primi, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, non e' sicuramente pertinente, e, in riferimento al secondo, va escluso che, di fronte al particolare 'favor' - a cui l'orientamento della Cassazione risulta ispirato - per chi ha subito una detenzione poi comunque rivelatasi "non dovuta", le ipotesi indicate a raffronto (condotta colposa, regime generale del concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) debbano trovare identica disciplina nella fattispecie in esame. Mentre e' certamente preclusa alla Corte costituzionale la possibilita' di introdurre nella norma in questione, con una sentenza additiva, una complessa e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, che costituirebbe frutto di valutazioni riservate al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 314 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sui doveri inderogabili di solidarieta' v. la precedente massima A; sui limiti di ammissibilita' delle sentenze additive v. sent. n. 25/1991; sui poteri del giudice di rinvio, in seguito alla sentenza della Cassazione, in ordine all'accertamento dei fatti, v. la seguente massima C.
Riguardo alla configurabilita' del dolo e della colpa grave che a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. non consentono al prosciolto di far valere il diritto - altrimenti spettantegli - ad equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, va respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata contro il principio di diritto affermato nel caso dalla Corte di cassazione, secondo cui occorre che il soggetto inquisito, nell'ipotesi dolosa, abbia scientemente operato al fine di creare una fallace apparenza, oppure, nell'ipotesi colposa, abbia mostrato una ingiustificata e macroscopica trascuratezza nel rappresentare all'autorita' procedente fatti o circostanze atti a scagionarlo. Tale principio , censurato dal giudice di rinvio nelle parti in cui non si sarebbero considerate (al di fuori dell'ipotesi - perche' non sussistente o perche' coperta da prescrizione - del reato di favoreggiamento) l'eventualita' di una condotta menzognera volta a depistare le indagini, e quella di una colpa grave in condotte antecedenti alla assunzione della qualita' di imputato o indagato, non puo' infatti ritenersi lesivo dei doveri inderogabili di solidarieta' e del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il richiamo ai primi, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, non e' sicuramente pertinente, e, in riferimento al secondo, va escluso che, di fronte al particolare 'favor' - a cui l'orientamento della Cassazione risulta ispirato - per chi ha subito una detenzione poi comunque rivelatasi "non dovuta", le ipotesi indicate a raffronto (condotta colposa, regime generale del concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) debbano trovare identica disciplina nella fattispecie in esame. Mentre e' certamente preclusa alla Corte costituzionale la possibilita' di introdurre nella norma in questione, con una sentenza additiva, una complessa e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, che costituirebbe frutto di valutazioni riservate al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 314 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sui doveri inderogabili di solidarieta' v. la precedente massima A; sui limiti di ammissibilita' delle sentenze additive v. sent. n. 25/1991; sui poteri del giudice di rinvio, in seguito alla sentenza della Cassazione, in ordine all'accertamento dei fatti, v. la seguente massima C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte