Sentenza 426/1993 (ECLI:IT:COST:1993:426)
Massima numero 20143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 426/93 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - DOVERI E POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.
SENT. 426/93 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - DOVERI E POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.
Testo
E' giurisprudenza consolidata che il giudice di rinvio e' si' tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.
E' giurisprudenza consolidata che il giudice di rinvio e' si' tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte