Sentenza 426/1993 (ECLI:IT:COST:1993:426)
Massima numero 20143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/11/1993;  Decisione del  18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20141  20142


Titolo
SENT. 426/93 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - DOVERI E POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.

Testo
E' giurisprudenza consolidata che il giudice di rinvio e' si' tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte