Sentenza 427/1993 (ECLI:IT:COST:1993:427)
Massima numero 20118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 427/93. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERVIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - PREVISIONE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO, DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO NEL CASO DI NOTEVOLE SPROPORZIONE, PER DOLO O COLPA GRAVE, TRA L'OFFERTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE E LA SOMMA LIQUIDATA AL DANNEGGIATO - APPLICABILITA' DELLA RELATIVA SANZIONE SOLO AI SINISTRI CON DANNI ALLE COSE O CON DANNI LIEVI ALLE PERSONE E NON ANCHE A QUELLI PRODUTTIVI DI LESIONE CON POSTUMI DI NATURA PERMANENTE OVVERO GUARITE OLTRE I QUARANTA GIORNI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RISCONTRATA MANCANZA, NELLA FATTISPECIE, DEL NECESSARIO PRESUPPOSTO COSTITUITO DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 427/93. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERVIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - PREVISIONE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO, DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO NEL CASO DI NOTEVOLE SPROPORZIONE, PER DOLO O COLPA GRAVE, TRA L'OFFERTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE E LA SOMMA LIQUIDATA AL DANNEGGIATO - APPLICABILITA' DELLA RELATIVA SANZIONE SOLO AI SINISTRI CON DANNI ALLE COSE O CON DANNI LIEVI ALLE PERSONE E NON ANCHE A QUELLI PRODUTTIVI DI LESIONE CON POSTUMI DI NATURA PERMANENTE OVVERO GUARITE OLTRE I QUARANTA GIORNI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RISCONTRATA MANCANZA, NELLA FATTISPECIE, DEL NECESSARIO PRESUPPOSTO COSTITUITO DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Nell'ambito della liquidazione del sinistro in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, quale presupposto indefettibile dell'obbligo di offerta di una somma risarcitoria congrua da parte dell'impresa assicuratrice, deve ritenersi necessaria anche per l'ipotesi di illecito amministrativo prevista dal nono comma dell'art. 3 decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente il caso di notevole sproporzione, per dolo o colpa grave dell'impresa assicuratrice, tra l'offerta dell'impresa e la somma liquidata al danneggiato; tale interpretazione si argomenta, oltre che dalle connessioni sistematiche con le altre ipotesi di cui ai precedenti commi con i quali il nono forma un sistema unitario, anche dai principi generali (v., in relazione all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 1219 cod. civ.) . Pertanto, in mancanza di tale richiesta, nel caso di specie, da parte della danneggiata, difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al citato comma nono dell'art. 3, nella parte in cui prevede l'applicabilita' della sanzione ivi comminata solo per i sinistri con danni alle cose o con danni lievi alle persone e non anche a quelli produttivi di lesioni con postumi permanenti ovvero guarite oltre i quaranta giorni da quello del sinistro. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma nono, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 857, n. 39).
Nell'ambito della liquidazione del sinistro in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, quale presupposto indefettibile dell'obbligo di offerta di una somma risarcitoria congrua da parte dell'impresa assicuratrice, deve ritenersi necessaria anche per l'ipotesi di illecito amministrativo prevista dal nono comma dell'art. 3 decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente il caso di notevole sproporzione, per dolo o colpa grave dell'impresa assicuratrice, tra l'offerta dell'impresa e la somma liquidata al danneggiato; tale interpretazione si argomenta, oltre che dalle connessioni sistematiche con le altre ipotesi di cui ai precedenti commi con i quali il nono forma un sistema unitario, anche dai principi generali (v., in relazione all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 1219 cod. civ.) . Pertanto, in mancanza di tale richiesta, nel caso di specie, da parte della danneggiata, difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al citato comma nono dell'art. 3, nella parte in cui prevede l'applicabilita' della sanzione ivi comminata solo per i sinistri con danni alle cose o con danni lievi alle persone e non anche a quelli produttivi di lesioni con postumi permanenti ovvero guarite oltre i quaranta giorni da quello del sinistro. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma nono, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 857, n. 39).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte