Sentenza 428/1993 (ECLI:IT:COST:1993:428)
Massima numero 20088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/11/1993;  Decisione del  18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20089  20090


Titolo
SENT. 428/93 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO - APPLICABILITA' ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MA NON ALLE ATTIVITA' IN CUI SI ESERCITANO LE FUNZIONI GIURISDIZIONALI.

Testo
Il principio di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., pur applicabile anche all'aspetto organizzativo degli uffici preposti all'attivita' giurisdizionale, non concerne l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non e' compresa nel concetto di "organizzazione giudiziaria" in senso stretto. - Nello stesso senso, sent. nn. 140/1992 e 376/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte