Sentenza 428/1993 (ECLI:IT:COST:1993:428)
Massima numero 20090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/11/1993; Decisione del
18/11/1993
Deposito del 03/12/1993; Pubblicazione in G. U. 09/12/1993
Titolo
SENT. 428/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DELL'EQUO INDENNIZZO - ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. E DEL CONSIGLIO DI STATO, ANZICHE' ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSERITA VIOLAZIONE A CAUSA DELLA DIVERSITA' DI REGIME PROCESSUALE TRA I DUE ISTITUTI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER I NON ABBIENTI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 428/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DELL'EQUO INDENNIZZO - ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. E DEL CONSIGLIO DI STATO, ANZICHE' ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSERITA VIOLAZIONE A CAUSA DELLA DIVERSITA' DI REGIME PROCESSUALE TRA I DUE ISTITUTI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER I NON ABBIENTI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' la differenza di regime processuale degli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (attribuiti l'uno alla giurisdizione del giudice amministrativo e l'altro alla giurisdizione della Corte dei conti) non puo' dirsi irrazionale, in quanto fondata sulla diversa natura dei suddetti istituti, non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto tra tale diverso regime processuale e gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per se' non precludono al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarita' del rapporto da regolare. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 24, terzo comma, Cost. con riferimento alla gratuita' del giudizio avanti alla Corte dei conti in materia di pensioni privilegiate, poiche' il precetto costituzionale di soccorso dei non abbienti e' adempiuto, nel procedimento avanti al giudice amministrativo, dall'istituto del gratuito patrocinio. Per la stessa ragione e' anche da escludere che il regime processuale delle controversie concernenti la pensione privilegiata possa fungere da 'tertium comparationis' per censurare la diversa disciplina delle controversie in materia di equo indennizzo come causa di situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost. degli artt. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. - Sulla possibilita' di differenziazioni nella disciplina del diritto di difesa, v. sent. n. 249/1974.
Poiche' la differenza di regime processuale degli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (attribuiti l'uno alla giurisdizione del giudice amministrativo e l'altro alla giurisdizione della Corte dei conti) non puo' dirsi irrazionale, in quanto fondata sulla diversa natura dei suddetti istituti, non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto tra tale diverso regime processuale e gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per se' non precludono al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarita' del rapporto da regolare. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 24, terzo comma, Cost. con riferimento alla gratuita' del giudizio avanti alla Corte dei conti in materia di pensioni privilegiate, poiche' il precetto costituzionale di soccorso dei non abbienti e' adempiuto, nel procedimento avanti al giudice amministrativo, dall'istituto del gratuito patrocinio. Per la stessa ragione e' anche da escludere che il regime processuale delle controversie concernenti la pensione privilegiata possa fungere da 'tertium comparationis' per censurare la diversa disciplina delle controversie in materia di equo indennizzo come causa di situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost. degli artt. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. - Sulla possibilita' di differenziazioni nella disciplina del diritto di difesa, v. sent. n. 249/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte