Sentenza 429/1993 (ECLI:IT:COST:1993:429)
Massima numero 20129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/12/1993; Decisione del
01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20127
Titolo
SENT. 429/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL LIMITE (PENA DI NON PIU' DI TRE ANNI DI RECLUSIONE) OSTATIVO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVISTA PER I TOSSICO ED ALCOOLDIPENDENTI CON IN CORSO, O IN PREVISIONE, UN PROGRAMMA DI RECUPERO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA SUPERATA DAL DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
SENT. 429/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL LIMITE (PENA DI NON PIU' DI TRE ANNI DI RECLUSIONE) OSTATIVO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVISTA PER I TOSSICO ED ALCOOLDIPENDENTI CON IN CORSO, O IN PREVISIONE, UN PROGRAMMA DI RECUPERO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA SUPERATA DAL DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
Testo
Riguardo ai criteri da osservare ai fini della determinazione del limite di tre anni di reclusione ostativo alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 1993, pronunciata a seguito e sulla base della norma, di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14 bis della legge n. 356 del 1992, il diritto vivente e' mutato nel senso che il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore al suddetto limite ancorche' per un unico reato. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata sulla base della precedente giurisprudenza - che nella suddetta ipotesi non consentiva la detrazione della pena espiata - la norma impugnata risultando ora perfettamente identica 'in parte qua' a quella (prevista, per i tossico ed alcooldipendenti, con in corso, o in previsione, un programma di recupero, dall'art. 7 del decreto-legge n. 139 del 1993, conv. in legge n. 222 del 1993) assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - v. massima precedente.
Riguardo ai criteri da osservare ai fini della determinazione del limite di tre anni di reclusione ostativo alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 1993, pronunciata a seguito e sulla base della norma, di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14 bis della legge n. 356 del 1992, il diritto vivente e' mutato nel senso che il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore al suddetto limite ancorche' per un unico reato. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata sulla base della precedente giurisprudenza - che nella suddetta ipotesi non consentiva la detrazione della pena espiata - la norma impugnata risultando ora perfettamente identica 'in parte qua' a quella (prevista, per i tossico ed alcooldipendenti, con in corso, o in previsione, un programma di recupero, dall'art. 7 del decreto-legge n. 139 del 1993, conv. in legge n. 222 del 1993) assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 14/05/1993
n. 139
art. 7
legge 14/07/1993
n. 222
art. 0