Sentenza 430/1993 (ECLI:IT:COST:1993:430)
Massima numero 20131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/12/1993; Decisione del
01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20132
Titolo
SENT. N. 430/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENUTA MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO - INCIDENZA SULLA RILEVANZA DELLA SOLLEVATA QUESTIONE - ESCLUSIONE QUANDO LA MODIFICA RISULTI AVVENUTA NEL SENSO PRESUPPOSTO, NEL PROMUOVERE L'INCIDENTE, DAL GIUDICE 'A QUO' - FATTISPECIE.
SENT. N. 430/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENUTA MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO - INCIDENZA SULLA RILEVANZA DELLA SOLLEVATA QUESTIONE - ESCLUSIONE QUANDO LA MODIFICA RISULTI AVVENUTA NEL SENSO PRESUPPOSTO, NEL PROMUOVERE L'INCIDENTE, DAL GIUDICE 'A QUO' - FATTISPECIE.
Testo
La modifica del quadro normativo, nelle more di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, non fa venir meno la rilevanza della questione, quando risulti avvenuta nel senso presupposto, nel sollevarla, dal giudice remittente. (Nella specie la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, censurato in quanto, secondo una interpretazione poi confermata - ancorche' sulla base di dati ricostruttivi non integralmente coincidenti con quelli assunti dal giudice remittente - dalla evoluzione del diritto vivente, avrebbe consentito di aver riguardo, nel computo del limite dei tre anni di pena rilevante agli effetti dell'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, alla sola misura della pena ancora da espiare). - V. la successiva massima B.
La modifica del quadro normativo, nelle more di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, non fa venir meno la rilevanza della questione, quando risulti avvenuta nel senso presupposto, nel sollevarla, dal giudice remittente. (Nella specie la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, censurato in quanto, secondo una interpretazione poi confermata - ancorche' sulla base di dati ricostruttivi non integralmente coincidenti con quelli assunti dal giudice remittente - dalla evoluzione del diritto vivente, avrebbe consentito di aver riguardo, nel computo del limite dei tre anni di pena rilevante agli effetti dell'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, alla sola misura della pena ancora da espiare). - V. la successiva massima B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23