Sentenza 430/1993 (ECLI:IT:COST:1993:430)
Massima numero 20132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  01/12/1993;  Decisione del  01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20131


Titolo
SENT. 430/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI PENA OSTATIVO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CRITERI - RIFERIMENTO, PER GIURISPRUDENZA COSTITUENTE DIRITTO VIVENTE, ALLA PENA RESIDUA DA ESPIARE IN CONCRETO - CONSEGUENTE CONCEDIBILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI CONDANNATI A PENE ORIGINARIAMENTE SUPERIORI AL LIMITE DI TRE ANNI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicabilita' dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo l'orientamento ormai stabilmente affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - sulla base della sopravvenuta interpretazione autentica (ex art. 14 bis, legge 7 agosto 1992, n. 356) dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario - in tutti i casi in cui, quale che sia l'entita' della pena inflitta, quella residua da espiare non superi i tre anni, non si pone in contrasto con i precetti della ragionevolezza e dell'eguaglianza. Sotto il primo profilo, infatti, la valorizzazione della pena espiata riflette una opzione che si riconduce alla sfera di discrezionalita' del legislatore, mentre non puo' dirsi violato il principio della parita' di trattamento in quanto la diversita' della varie posizioni soggettive, in termini di meritevolezza del beneficio anche in dipendenza della pericolosita' dimostrata dalla pena originariamente irrogata, ben puo' essere valutata (nel bilanciamento con la durata ed i risultati dell'espiazione) in sede di concreta ammissione del condannato alla misura premiale. Ne e' infine ipotizzabile la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, poiche' l'impugnato art. 47, primo comma, non attiene alla organizzazione degli apparati volti alla repressione penale, bensi' alla attribuzione di benefici a detenuti, in vista della loro rieducazione, governata dal diverso canone dell'art. 27, terzo comma, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come interpretato dall'art. 14 bis, l. 7 agosto 1992, n. 356).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte