Sentenza 431/1993 (ECLI:IT:COST:1993:431)
Massima numero 20160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  01/12/1993;  Decisione del  01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20161


Titolo
SENT. 431/93 A. PENSIONI - PENSIONI PUBBLICHE E PENSIONI PRIVATE GESTITE DALL'I.N.P.S. - IRRIPETIBILITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER ERRORE NON ADDEBITABILE AL PERCIPIENTE - ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE DI INCONDIZIONATA RIPETIBILITA' DELL'INDEBITO - PRINCIPIO DI SETTORE - ATTUAZIONE NELL'ORDINAMENTO IN FORME E ARTICOLAZIONI DIFFERENZIATE - GARANZIA COSTITUZIONALE.

Testo
Nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall'I.N.P.S. si e' affermato ed e' venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilita' dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta. Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreche' diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilita' dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924, 52, 55, l. 88/1989; 13, l. 412/1991) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11, l. 656/1986). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13, l. 412/1991), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (art. 3, l. 428/1985) - siano consacrati in un provvedimento formale; di questo poi presupponendosi (art. 13, l. 412/1991), o non, la comunicazione all'interessato. Per di piu', in talune ipotesi lo 'ius retentionis' del percipiente e' subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11, l. 656/1986; 13, l. 412/1991), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano gia' di per se' conosciuti dall'ente erogante (art. 13, l. 412/1991). Peraltro, al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte piu' debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilita' di prestazioni 'naturaliter' gia' consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte