Sentenza 431/1993 (ECLI:IT:COST:1993:431)
Massima numero 20161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  01/12/1993;  Decisione del  01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20160


Titolo
SENT. 431/93 B. PENSIONI - PENSIONI ENASARCO - RIPETIBILITA' DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER I.V.S. EROGATE PER ERRORE IMPUTABILE ALL'ENTE NON CAUSATO DA DOLO DEL PENSIONATO - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI BENEFICIARI DI PENSIONI PUBBLICHE E DI PENSIONI PRIVATE EROGATE DALL'I.N.P.S., PER I QUALI VALE IL PRINCIPIO SETTORIALE, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, DELL'IRRIPETIBILITA' DEI RATEI NON DOVUTI PERCEPITI IN BUONA FEDE - PLURALITA' DI SOLUZIONI POSSIBILI PER UNA 'REDUCTIO AD LEGITIMITATEM' - CONSEGUENTE PRECLUSIONE A UNA SENTENZA ADDITIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INVITO AL LEGISLATORE A PROVVEDERE.

Testo
La mancata estensione alle pensioni I.V.S. ENASARCO - in forza dell'art. 6, comma undicesimo 'quinquies', della legge 11 novembre 1983, n. 638 - del principio, ormai consolidatosi nel campo delle pensioni pubbliche e di quelle private gestite dall'I.N.P.S., della non ripetibilita' delle prestazioni corrisposte dall'ente erogante per errore non causato da dolo dell'interessato, non puo' ritenersi giustificata dalle peculiarita' di struttura e funzionamento della previdenza in questione, ne' in armonia con le esigenze per cui il richiamato principio trova, ex art. 38 Cost., garanzia costituzionale. Tuttavia la pluralita' delle scelte possibili - data la estrema varieta' di forme e articolazioni con cui la regola della non ripetibilita' ha trovato attuazione - in ordine alla puntuale configurazione della fattispecie preclusiva della ripetizione nel settore in questione, e le ulteriori variabili che potrebbero essere ritenute opportune in ragione delle peculiarita' proprie della disciplina delle pensioni ENASARCO, non consentono che la 'reductio ad legitimitatem' delle rilevate dissonanze si compia con una pronuncia addittiva della Corte costituzionale. La soluzione piu' idonea resta dunque riservata alla discrezionalita' del legislatore, al quale peraltro la Corte non puo' non rivolgere l'invito per un sollecito intervento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, comma undicesimo 'quinquies', della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. n. 463 del 1983 'in parte qua'). - V. la precedente massima A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte