Sentenza 432/1993 (ECLI:IT:COST:1993:432)
Massima numero 20130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
01/12/1993; Decisione del
01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 432/93. PENSIONI - PENSIONI ENASARCO - RIPETIBILITA' DELLE SOMME EROGATE DALL'ENTE PER ERRORE NON ADDEBITABILE A DOLO DELL'INTERESSATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI BENEFICIARI DI PENSIONI EROGATE DALL'INPS - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CUI LA CENSURA E' RIFERIBILE - IMPUGNATIVA DELLA NORMA CONTEMPORANEAMENTE ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 432/93. PENSIONI - PENSIONI ENASARCO - RIPETIBILITA' DELLE SOMME EROGATE DALL'ENTE PER ERRORE NON ADDEBITABILE A DOLO DELL'INTERESSATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI BENEFICIARI DI PENSIONI EROGATE DALL'INPS - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CUI LA CENSURA E' RIFERIBILE - IMPUGNATIVA DELLA NORMA CONTEMPORANEAMENTE ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, per la non consentita applicabilita' ai titolari di pensioni ENASARCO - riguardo alla ripetibilita' di rate di pensione erogate dall'Ente per errore - della regola, prevista per le pensioni INPS dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, che nel caso in cui l'errore non sia addebitabile a dolo dell'interessato esclude la ripetibilita', avrebbe dovuto proporsi nei confronti della norma che per le rate di pensioni ENASARCO impone, anche in tale ipotesi, la restituzione dell'indebito. La mancata individuazione di tale norma nella ordinanza di rimessione e la impugnativa, in suo luogo, della disposizione contemporaneamente assunta a 'tertium comparationis', non consentono alla Corte di pronunciarsi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 52, legge 9 marzo 1989, n. 88).
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, per la non consentita applicabilita' ai titolari di pensioni ENASARCO - riguardo alla ripetibilita' di rate di pensione erogate dall'Ente per errore - della regola, prevista per le pensioni INPS dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, che nel caso in cui l'errore non sia addebitabile a dolo dell'interessato esclude la ripetibilita', avrebbe dovuto proporsi nei confronti della norma che per le rate di pensioni ENASARCO impone, anche in tale ipotesi, la restituzione dell'indebito. La mancata individuazione di tale norma nella ordinanza di rimessione e la impugnativa, in suo luogo, della disposizione contemporaneamente assunta a 'tertium comparationis', non consentono alla Corte di pronunciarsi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 52, legge 9 marzo 1989, n. 88).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte