Ordinanza 435/1993 (ECLI:IT:COST:1993:435)
Massima numero 20035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
01/12/1993; Decisione del
01/12/1993
Deposito del 14/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 435/93. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - DIVIETO DI CUSTODIA CAUTELARE PER SOGGETTI AFFETTI DA HIV E DA AIDS CONCLAMATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI E DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - MANCATA CONVERSIONE NEI TERMINI DEI DECRETI LEGGE IMPUGNATI - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 435/93. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - DIVIETO DI CUSTODIA CAUTELARE PER SOGGETTI AFFETTI DA HIV E DA AIDS CONCLAMATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI E DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - MANCATA CONVERSIONE NEI TERMINI DEI DECRETI LEGGE IMPUGNATI - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' in quanto la questione prospettata, anche a prescindere dal fatto che i decreti legge impugnati non sono stati convertiti in legge nei termini prescritti, e' priva di rilevanza, perche' il giudice 'a quo', avendo disposto, in sede di udienza di convalida, la misura degli arresti domiciliari, ha espressamente riconosciuto di aver fatto applicazione della norma impugnata prima della sospensione del giudizio, ne' gli e' rimasto alcun potere di controllo sullo 'status libertatis' dell'indagato, non versandosi in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.. - Sulla inammissibilita' delle questioni sollevate su decreti legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 51/1993, 116/1993, 229/1993 e 292/1993.
Manifesta inammissibilita' in quanto la questione prospettata, anche a prescindere dal fatto che i decreti legge impugnati non sono stati convertiti in legge nei termini prescritti, e' priva di rilevanza, perche' il giudice 'a quo', avendo disposto, in sede di udienza di convalida, la misura degli arresti domiciliari, ha espressamente riconosciuto di aver fatto applicazione della norma impugnata prima della sospensione del giudizio, ne' gli e' rimasto alcun potere di controllo sullo 'status libertatis' dell'indagato, non versandosi in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.. - Sulla inammissibilita' delle questioni sollevate su decreti legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 51/1993, 116/1993, 229/1993 e 292/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte