Sentenza 439/1993 (ECLI:IT:COST:1993:439)
Massima numero 20084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
02/12/1993; Decisione del
02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Titolo
SENT. 439/93 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - RITENUTA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA INNANZI AI COLLEGI DI VOLTA IN VOLTA COSTITUITI - DENUNCIATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E DELLA GIURISDIZIONE, NONCHE' SUL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 439/93 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - RITENUTA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA INNANZI AI COLLEGI DI VOLTA IN VOLTA COSTITUITI - DENUNCIATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E DELLA GIURISDIZIONE, NONCHE' SUL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludersi che la previsione dell'incompatibilita' alla celebrazione del giudizio in caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata (introdotta con la sent. n. 186/92) possa produrre un'indefinita reiterazione della medesima innanzi ad ognuno dei collegi di volta in volta costituitisi, in quanto (come peraltro ha affermato anche la Corte di cassazione) le richieste possono essere reiterate nella stessa fase del processo solo se hanno contenuto diverso, sicche' il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa e non rivive sol perche', proprio in ragione di tale vicenda, un nuovo giudice e' chiamato ad esaminare il merito del processo. Ne' in contrario puo' valere la considerazione dell'ipotesi di prospettazione innanzi al nuovo giudice (non della stessa, ma) di una richiesta di applicazione di una pena leggermente superiore, dato che una pronuncia su questa diversa fattispecie non sarebbe rilevante nei giudizi 'a quibus'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 446 c.p.p., nonche' 34 e 444 c.p.p. - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevate in riferimento agli artt. 25, 97, 112 e 3 e 24 Cost.).
E' da escludersi che la previsione dell'incompatibilita' alla celebrazione del giudizio in caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata (introdotta con la sent. n. 186/92) possa produrre un'indefinita reiterazione della medesima innanzi ad ognuno dei collegi di volta in volta costituitisi, in quanto (come peraltro ha affermato anche la Corte di cassazione) le richieste possono essere reiterate nella stessa fase del processo solo se hanno contenuto diverso, sicche' il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa e non rivive sol perche', proprio in ragione di tale vicenda, un nuovo giudice e' chiamato ad esaminare il merito del processo. Ne' in contrario puo' valere la considerazione dell'ipotesi di prospettazione innanzi al nuovo giudice (non della stessa, ma) di una richiesta di applicazione di una pena leggermente superiore, dato che una pronuncia su questa diversa fattispecie non sarebbe rilevante nei giudizi 'a quibus'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 446 c.p.p., nonche' 34 e 444 c.p.p. - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevate in riferimento agli artt. 25, 97, 112 e 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte