Sentenza 439/1993 (ECLI:IT:COST:1993:439)
Massima numero 20085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  02/12/1993;  Decisione del  02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20084  20086  20087


Titolo
SENT. 439/93 B. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA', A PARTECIPARE AL GIUDIZIO ABBREVIATO, DEL G.I.P. CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - OMESSA PREVISIONE - POSSIBILE PREGIUDIZIO DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
In merito alla previsione dell'incompatibilita' a giudicare non puo' farsi differenza a seconda che il rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata - che tale incompatibilita' determina, in quanto comporta in ogni caso una valutazione della regiudicanda - sia stato disposto dal giudice del dibattimento o dal G.I.P.. Pertanto, in base ai principi gia' espressi nella sentenza n. 186/1992 (corretta con ordinanza n. 313/1992) dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. per la mancata previsione della incompatibilita' del giudice del dibattimento che in precedenza abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena, e dato che nelle norme del codice la locuzione "giudizio" deve intendersi comprensiva anche del giudizio abbreviato, l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen, va dichiarato illegittimo anche nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non prevede la incompatibilita' del giudice delle indagini preliminari a partecipare al giudizio abbreviato. - V., nello stesso senso della sent. 186/1992 (come corretta dall'ord. n. 313/1992) gia' citata nel testo, le sentt. nn. 124/1992 e 399/1992. - V., anche, per l'interpretazione della locuzione "giudizio", le sentt. nn. 401/1991 e 261/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte